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STATUTO DELL' ENTE (con modifiche approvate dall’Assemblea Nazionale Straordinaria. Rimini, 13/14 novembre 1999):
ART. 1
ART. 2
ART. 3
ART. 4
ART. 5
ART. 6
ART. 7
ART. 8
ART. 9
ART. 10
ART. 11
ART. 12
Durata delle cariche:ART. 13
ART. 14
Comitato Nazionale: ART. 15-16-17
Direzione Centrale: ART. 18-19-20-21
Presidente: ART. 22
Vicepresidente: ART. 23
Presidente Onorario: ART. 24
Segretario Generale: ART. 25
Segretario Amministrativo: ART. 26
Collegio dei Revisori dei Conti: ART. 27
Sostituzione nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti: ART. 28
Commissione di Disciplina: ART. 29
Commissione d'Appello: ART. 30
Ufficio del Procuratore Sociale: ART. 31
Conferenza Organizzativa dei Presidenti dei Comitati Regionali: ART. 32
Commissione Scientifica: ART. 33
CIAO: ART. 34
Settori Tecnico/Sportivi: ART. 35
Organi Periferici: ART. 36
Compiti del Presidente degli Organi Periferici: ART. 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50
Norma transitoria: ART. 51-52

REGOLAMENTO ORGANICO (con modifiche approvate dal Comitato Nazionale il 16 dicembre 2000)
Soci ed organismi affiliati
Organi Statutari
Organi periferici
Controversie e sanzioni disciplinari
È costituita una libera Associazione con durata illimitata, senza scopo di lucro, denominata "Alleanza Sportiva Italiana", in forma contratta "A.S.I.", con sede in Roma, Via della Colonna Antonina 41 e potrà istituire sedi secondarie in Italia e all'Estero.
L'A.S.I. è Ente di Promozione Sportiva, sociale, culturale ed assistenziale. Quale Ente di Promozione Sportiva è riconosciuto dal CONI con delibera del Consiglio Nazionale n. 708 del 27.07.1994, ai sensi degli artt.32 e 33 del D.P.R. 28 Marzo 1986 n. 157.
L'Ente ha lo scopo di contribuire allo sviluppo, tra tutti i cittadini, della pratica sportiva, della promozione sociale e culturale attraverso le società, i circoli e le associazioni affiliate, anche attraverso attività di studio, ricerca, corsi di formazione professionale e quant'altro si rendesse necessario al raggiungimento di tali scopi.
Il CIAO (Cultura, Integrazione, Assistenza, Organizzazione) è l'organo attraverso il quale l'Ente promuove, le attività volte all'impiego del tempo libero valorizzando ogni aspetto sociale, culturale, turistico e di tutela dell'ambiente; di assumere iniziative a favore degli anziani, dei portatori di handicap e dei tossicodipendenti, anche attraverso apposite strutture di volontariato. Nella promozione di tutte le attività che il CIAO pone in essere, deve affiancare l’acronimo ASI alla propria sigla.
Hanno formale rapporto di appartenenza all'Ente attraverso l'affiliazione ed il tesseramento:
- i soci ad honorem
- i soci ordinari
- gli organismi affiliati.
I soci ad honorem sono nominati dal Comitato Nazionale e sono scelti tra le persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell'Ente nelle attività connesse allo sport, alla cultura, al volontariato, allo spettacolo.
Sono soci ordinari tutti i dirigenti centrali e periferici dell'Associazione, appositamente eletti secondo le norme statutarie e regolamentari, altresì i dirigenti centrali e periferici nominati secondo le norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti Organici dell'Ente e del CIAO.
Sono organismi affiliati: società sportive, circoli culturali, centri ricreativi e sociali, associazioni di volontariato, associazioni giovanili che ne facciano domanda e che rispettino le norme stabilite dall'apposito Regolamento Organico e dal presente Statuto. L'affiliazione è subordinata all'accoglimento - entro 60 giorni - della domanda da parte della Direzione Centrale e al pagamento della quota annua stabilita dal Comitato Nazionale. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine previsto si intende che essa è stata respinta. Tutti gli organismi affiliati debbono essere retti da uno Statuto ispirato a principi di democrazia interna e che preveda la natura elettiva di tutti gli organi sociali, che devono essere ricoperti da persone che non abbiano riportato condanne per delitti dolosi e/o essere stati radiati da parte dell'Ente o dal CONI o da Federazioni Sportive Nazionali Lo Statuto degli organi affiliati e le eventuali successive modifiche devono essere approvati dalla Direzione Centrale dell'Ente. Gli organismi affiliati cessano di appartenere all'Ente per:
- recesso;
- mancata riaffiliazione;
- revoca dell'affiliazione per perdita dei requisiti richiesti per ottenerla;
- inattività durante l'ultimo anno di affiliazione;
- radiazione per gravi infrazioni comminata dagli organi di giustizia interna.
Non è ammessa alcuna forma di partecipazione temporanea alla vita associativa. Gli organismi affiliati provvedono a tesserare i propri associati all'Ente.
Gli organismi affiliati sono tenuti ad osservare e far osservare ai propri iscritti, tesserati dell'Ente, lo Statuto e i Regolamenti Organici, nonchè i deliberati e le decisioni degli organi dello stesso, comunque secondo le proprie sfere di competenza. Gli organismi affiliati devono annualmente provvedere al rinnovo della affiliazione e al tesseramento all'Ente dei propri iscritti, nei modi e termini stabiliti dai Regolamenti Organici. Hanno diritto a:
a) partecipare secondo le norme statutarie ed i regolamenti alle assemblee;
b) partecipare a tutte le attività promosse, organizzate e realizzate dall'ente in ogni suo ambito secondo gli specifici regolamenti. Sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito dal primo comma del presente articolo tutti i soggetti tesserati all'Ente che, se in possesso dei requisiti prescritti, hanno diritto di concorrere alle cariche sociali.
Tutte le cariche nell'ambito dell'Ente sono onorifiche e gratuite, ad eccezione delle indennità di carica e di funzione. Le indennità vengono stabiliti dalla Direzione Centrale. L’elettorato attivo e passivo nell’ambito delle assemblee nazionali, ordinarie e straordinarie, spetta solamente a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti :
a) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
b) avere la cittadinanza Italiana;
c) non aver riportato condanne per delitto doloso;
d) non essere stati assoggettati, da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o di una Federazione Sportiva Nazionale o di un Ente di Promozione Sportiva, o di altri enti e organismi simili, a squalifica, inibizione e provvedimenti disciplinari complessivamente superiori ad un anno;
La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo, comporta l'immediata decadenza dalla carica.
Sono organi centrali dell’Ente:
1) L'Assemblea Nazionale;
2) Il Comitato Nazionale;
3) Il Presidente del Comitato Nazionale;
4) La Direzione Centrale;
5) Il Presidente dell'Ente;
6) Il Vice Presidente
7) Il Segretario Generale;
8) Il Segretario Amministrativo;
9) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
10) La Commissione di Disciplina;
11) La Commissione D'Appello;
12) L'Ufficio del Procuratore Sociale;
13) Il CIAO;
14) La Conferenza Organizzativa dei Presidenti Regionali;
15) La Commissione Scientifica.
L'Assemblea Nazionale dei Soci è sovrana e si riunisce in sessione elettiva ogni quattro anni, in sessione non elettiva ogni due anni dopo il primo biennio successivo alla sessione elettiva; l'Assemblea Nazionale ha poteri deliberativi. L'indizione dell'Assemblea è deliberata dalla Direzione Centrale ed è convocata dal Presidente dell'Ente, a mezzo di comunicazione scritta inviata a tutti gli aventi diritto e deve contenere il luogo e data di svolgimento e l’ordine del giorno. La convocazione deve avvenire a mezzo lettera almeno 30 giorni prima del giorno fissato e la notizia deve essere pubblicata almeno una volta su un quotidiano a rilevante diffusione. L'Assemblea Straordinaria, sia elettiva che non, può essere richiesta da i due terzi della Direzione Centrale o dalla metà più uno dei componenti il Comitato Nazionale o dalla metà più uno degli organismi affiliati aventi diritto a voto. L'Assemblea Straordinaria deve essere indetta entro 60 giorni successivi alla richiesta e celebrarsi nei successivi 30. L’Assemblea straordinaria può essere convocata anche in concomitanza dell'Assemblea Ordinaria. Sono competenti alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria: la Direzione Centrale, qualora la richiesta sia avanzata da i due terzi della stessa; il Comitato Nazionale, qualora la richiesta sia presentata dalla metà più uno dei componenti dello stesso; il Presidente, qualora la richiesta sia avanzata dalla metà più uno degli organismi affiliati aventi diritto a voto al momento della richiesta. Partecipano all’Assemblea Nazionale con diritto di voto:
a) il Presidente Nazionale;
b) il Vice Presidente;
c) il Presidente del Comitato Nazionale;
d) i Componenti la Direzione Centrale;
e) i Componenti il Comitato Nazionale;
f) i Presidenti dei Comitati regionali e provinciali;
g) i Presidenti degli Organismi affiliati.
Partecipano all’Assemblea Nazionale senza diritto di voto:
a) il Presidente Onorario;
b) il Presidente ed i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
c) il Presidente ed i Componenti la Commissione Disciplina;
d) il Presidente e i Componenti la Commissione d’Appello;
e) il Procuratore Sociale e i Componenti l’Ufficio;
f) il Presidente Nazionale del CIAO;
f) i Commissari e i delegati dei Comitati regionali e provinciali;
g) i Responsabili Nazionali dei settori tecnici.
h) Il Presidente e i componenti la Commissione Scientifica;
i) i componenti la Direzione Nazionale del CIAO.
Tutti i Soci e gli organismi affiliati aventi diritto di partecipazione con elettorato attivo hanno diritto ad un voto. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli Organismi affiliati da almeno 24 mesi continuativi precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea e purché nel frattempo abbiano svolto effettiva attività sportiva.
L'Assemblea Nazionale definisce i programmi e gli orientamenti dell'attività dell'Ente in relazione alle finalità istituzionali. L'Assemblea Ordinaria elegge, con votazioni separate e successive:
a) il Presidente dell'Ente;
b) il Vice Presidente;
c) 11 componenti la Direzione Centrale;
d) il Presidente del Comitato Nazionale;
e) 20 componenti del Comitato Nazionale di cui uno in rappresentanza degli atleti;
f) il Presidente e 4 componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (2 effettivi e 2 supplenti);
g) il Presidente e 4 componenti la Commissione di Disciplina (2 effettivi e 2 supplenti);
h) il Presidente e 4 componenti la Commissione D'Appello (2 effettivi e 2 supplenti).
Vota la relazione relativa la gestione del biennio trascorso presentata dal Presidente dell'Ente e predisposta unitamente al Comitato Nazionale, con allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea Straordinaria provvede all'elezione separata e successiva ad integrazione degli organi sociali ai sensi del presente Statuto. Delibera sulle proposte di modifica dello Statuto. Delibera sullo scioglimento dell'Ente. Delibera, infine, sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno. Tutte le delibere approvate vengono affisse nell’albo della sede centrale e presso le sedi periferiche dei Comitati Regionali e/o Provinciali.
Gli organi dell'Ente durano in carica quattro anni salvo i casi di decadenza anticipata.

ART. 14

L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, si considera validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza semplice dei presenti, salvo diverse ipotesi così come previste dal presente Statuto.
Il Comitato Nazionale si compone:
a) dal Presidente del Comitato Nazionale;
b) da due Vice Presidenti eletti tra i membri del Comitato stesso;
c) dai 18 componenti, di cui uno in rappresentanza degli atleti, eletti dall'Assemblea Nazionale;
d) dal Presidente dell'Ente;
e) dal Vice Presidente;
f) dai componenti la Direzione Centrale;
Partecipano altresì al Comitato Nazionale senza diritto di voto: a) il Presidente Onorario;
b) il Presidente della Commissione Scientifica;
c) il Presidente della Conferenza Organizzativa dei Comitati Regionali;
d) il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Presidente e i componenti la Commissione di Disciplina;
f) il Presidente e i componenti la Commissione d'Appello;
g) il Procuratore Sociale ed i componenti l'ufficio;
h) i responsabili nazionali dei settori tecnici;
i) i Presidenti, i Delegati e i Commissari Regionali;
l) il Presidente Nazionale del CIAO m) il Coordinatore Nazionale del CIAO;
n) i componenti la Direzione Nazionale del CIAO;
In caso di impedimento del Presidente del Comitato Nazionale tale funzione sarà assunta dal Vice Presidente con maggiore anzianità di iscrizione all'Ente.
Il Comitato Nazionale:
- elegge il Presidente Onorario;
- elegge il Procuratore Sociale e i componenti l'ufficio;
- elegge i due Vice Presidenti;
- elegge il Segretario del Comitato Nazionale;
- emana e modifica il Regolamento Organico e tutti i regolamenti tecnici organizzativi;
- approva il Regolamento Organico del CIAO predisposto dalla Direzione Nazionale del CIAO;
- approva annualmente il bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente;
- approva i programmi di attività predisposti dalla Direzione Centrale, in linea con i deliberati dell'Assemblea Nazionale;
- ratifica i programmi predisposti dalla Direzione Nazionale del CIAO.
Il Comitato Nazionale è convocato almeno due volte l'anno in sessione ordinaria o in via straordinaria su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. La convocazione fatta mediante lettera raccomandata A.R. e deve essere inviata almeno 15 giorni prima della data fissata. Il Comitato Nazionale si considera validamente costituito in prima convocazione con la partecipazione dei 4/5 degli aventi diritto al voto, in seconda con la partecipazione dei 2/3 e delibera con la maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. Nell'ambito del Comitato Nazionale possono essere nominate delle Commissioni di studio, anche permanenti, che sono coordinate dai due Vice Presidenti, secondo le modalità previste dal Regolamento Organico. Il Segretario del Comitato Nazionale svolge compiti di segreteria anche nelle commissioni.
Il Presidente del Comitato Nazionale:
- convoca, almeno due volte l'anno in sessione ordinaria il Comitato Nazionale;
- dirige e organizza i lavori del Comitato Nazionale. Dura in carica quattro anni fino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva.
La Direzione Centrale è composta dal Presidente dell'Ente, dal Vice Presidente e da 11 componenti, tutti eletti dall'Assemblea Nazionale. Elegge tra i propri componenti, nella prima riunione successiva allo svolgimento dell’Assemblea, il Segretario Amministrativo e il Segretario Generale, che durano in carica quattro anni fino alla celebrazione dell’Assemblea Nazionale elettiva. Nomina, su proposta del Presidente, il Presidente della Commissione Scientifica e il Presidente della Conferenza Organizzativa dei Presidenti Regionali. Provvede all'assegnazione degli incarichi operativi fra i suoi componenti e provvede altresì alla nomina dei Commissari Straordinari Regionali e Provinciali e ratifica le nomine dei commissari straordinari comunali, provinciali e regionali del CIAO proposti e indicati dalla Direzione Nazionale del CIAO. Delibera in merito alla affiliazione degli organismi collettivi di cui all'art. 7 del presente Statuto. Delibera, su proposta del Segretario Generale, in merito ai rapporti di lavoro con il personale dipendente e sugli eventuali rapporti con il personale esterno. Esercita il controllo di legittimità in merito alla elezione dei componenti gli organi direttivi degli organismi affiliati, ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 7 dello Statuto. Dura in carica quattro anni fino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva.
Partecipano alla Direzione Centrale, senza diritto di voto: il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente della Commissione di Disciplina, il Presidente del CIAO, il Presidente della Conferenza Organizzativa dei Presidenti Regionali, il Presidente della Commissione Scientifica e il Presidente del Comitato Nazionale. Altresì, nei casi in cui si renda opportuno, ai fini di consultazione e audizione, possono partecipare senza diritto di voto, con convocazione del presidente nazionale, i responsabili dei vari settori e/o organi dell'Ente.
Compiti precipui della Direzione Centrale sono l'applicazione delle direttive e dei deliberati espressi dall'Assemblea Nazionale e degli indirizzi tracciati dal Comitato Nazionale. La Direzione Centrale è responsabile della gestione ordinaria e straordinaria dell’Ente.
La Direzione Centrale è convocata dal Presidente almeno ogni bimestre, altresì può essere convocata, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza qualificata dei suoi componenti. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata e deve essere inviata almeno 15 giorni prima della data fissata. La Direzione Centrale si considera validamente costituita con la partecipazione dei 2/3 degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza semplice dei presenti.
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione. Convoca e dirige la Direzione Centrale , ne firma i deliberati. Convoca l'Assemblea Nazionale nei modi prescritti dallo Statuto. Garantisce, tramite il Segretario Generale, la corretta applicazione dei deliberati presi dagli Organi dell'Ente. Propone alla Direzione Centrale la nomina dei Commissari Straordinari degli Organi Periferici. Dura in carica quattro anni fino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva. In caso di vacanza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario per un termine non superiore ai 120 giorni, trascorso tale termine dovrà darsi corso alla convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria da convocarsi entro 60 giorni e celebrarsi nei successivi 30. In caso di urgenza e necessità il Presidente esercita i poteri straordinari della Direzione Centrale anche in relazione ai provvedimenti di cui all’art. 36, salvo ratifica che dovrà avvenire, a pena di inefficacia, nella prima riunione utile della Direzione Centrale.
Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente nei casi previsti dal presente Statuto. Opera autonomamente su delega del Presidente. È eletto dall'Assemblea Nazionale Elettiva . Dura in carica quattro anni fino alla celebrazione dell’Assemblea Nazionale elettiva.
Il Comitato Nazionale elegge il Presidente Onorario dell'Ente che dovrà essere scelto tra persone che hanno dato lustro ed onore al mondo dello sport, partecipa all'Assemblea Nazionale, al Comitato Nazionale e alla Direzione Centrale senza diritto di voto.
Il Segretario Generale è eletto dalla Direzione Centrale tra i propri componenti. E' responsabile e garantisce la funzionalità degli uffici e delle strutture dell'Ente. E' altresì capo del personale.Propone alla Direzione Centrale, sentito il Segretario amministrativo per quanto di competanza, in merito ai compiti a lui affidati. Controfirma e provvede all'esecuzione delle delibere della Direzione Centrale ed è responsabile della compilazione dei libri verbali della Direzione Centrale, nonché della conservazione dei libri verbali.
Il Segretario Amministrativo è eletto dalla Direzione Centrale tra i propri componenti. Al Segretario Amministrativo sono attribuiti in forma congiunta con il Presidente i poteri per l’amministrazione dei conti e depositi intestati all'Ente . Di concerto con il Presidente predispone e redige i bilanci da sottoporre all'approvazione degli organi competenti e provvede alla successiva comunicazione ai Soci e agli organismi affiliati. Altresì è responsabile dell'andamento amministrativo dell'Ente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti che si compone di due membri effettivi, due supplenti e del Presidente del Collegio stesso, tutti eletti dall'Assemblea Nazionale, esercita il controllo di legittimità sulla gestione amministrativa dell'Ente, con poteri di ispezione e controllo. Il Presidente del Collegio e tutti i membri, effettivi e supplenti debbono essere iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti. Il Presidente del Collegio riferisce annualmente al Comitato Nazionale in merito alla gestione amministrativa dell'Ente. Il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori non possono ad alcun titolo ricoprire altre cariche o assumere incarichi all'interno dell'Ente o di organismi affiliati. Il Presidente ed i Componenti del Collegio partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea Nazionale e al Comitato Nazionale. Il Collegio non viene meno in caso di decadenza degli altri organi. Dura in carica quattro anni fino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale elettiva.
In caso di rinunzia o di decadenza di uno dei Revisori, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Revisori restano in carica per quattro anni fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica alla prima Assemblea elettiva. In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza sarà assunta sino alla prossima Assemblea, dal Revisore più anziano. Se con i Revisori supplenti non si completa il collegio dei Revisori, alla prima riunione del Comitato Nazionale si provvederà ad integrare il collegio.
La Commissione di Disciplina si compone di un Presidente e di quattro membri (2 effettivi e 2 supplenti) tutti eletti dall'Assemblea Nazionale. E' validamente costituita con la presenza di tre membri, fra cui il Presidente, delibera a maggioranza dei presenti, è organo di primo grado ed ha competenza in ordine alle infrazioni, alle norme statutarie, regolamentari ed al deliberazioni degli organi dell'Ente. Giudica, nel rispetto dei principi dei vigenti Codici e dell'Ordinamento Sportivo, comunque secondo Giustizia ed equità, nel pieno rispetto del diritto di difesa e con l'obbligo di comunicazione scritta degli addebiti. Ogni decisione presa dalla Commissione è, ad istanza di parte, provvisoriamente esecutiva, salvo quelle inerenti l'espulsione o la sospensione per un periodo superiore ai 60 giorni. Tutti i provvedimenti sanzionatori presi dalla Commissione sono ricorribili dagli interessati, nei modi, tempi e termini previsti dal Regolamento Organico, alla Commissione d'Appello entro 30 giorni dalla comunicazione. La Commissione deve giudicare entro 30 giorni dal deferimento. Per una sola volta il Presidente della Commissione può posporre la decisione - per supplemento di istruttoria - fino ad un termine massimo di 60 giorni. Su richiesta del Procuratore Sociale, la Commissione può disporre la sospensione cautelativa dall’attività dell’Ente in pendenza di un provvedimento disciplinare, per un periodo di 60 giorni. Le decisioni della Commissione sono comunicate all'interessato e, se definitive, affisse nella sede. Il Presidente ed i componenti della Commissione di Disciplina non possono ad alcun titolo rivestire altre cariche od assumere incarichi dall'Ente o dagli organismi affiliati . Il Presidente ed i componenti della Commissione di Disciplina partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea Nazionale, al Comitato Nazionale ed, il solo Presidente, alla Direzione Centrale. Dura in carica quattro anni fino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale elettiva. La Commissione non decade in caso di decadenza anticipata degli altri organi dell'Ente.
La Commissione D'Appello è composta da un Presidente, due membri effettivi, due membri supplenti, tutti eletti dall'Assemblea Nazionale. E' validamente costituita con la presenza di tre membri fra cui il Presidente e delibera a maggioranza. È organo di Giustizia di secondo grado. Le decisioni prese dal Collegio sono comunicate all'interessato ed affisse nella sede. Il Presidente ed i Componenti la Commissione D'Appello non possono ad alcun titolo ricoprire altre cariche od assumere incarichi dall'Ente o da organismi affiliati. Il Presidente ed i Componenti la Commissione D'Appello partecipano senza diritto di voto all'Assemblea Nazionale ed al Comitato Nazionale. Dura in carica quattro anni fino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale elettiva. La Commissione non decade in caso di decadenza anticipata degli altri organi dell'Ente.
L'Ufficio del Procuratore Sociale, è nominato dal Comitato Nazionale, si compone di un Procuratore Sociale e di due sostituti che con lui collaborano, tutti esperti in materie giuridiche. E' titolare dell'azione disciplinare, esplica pertanto le funzioni di indagine e requirenti dinanzi gli organi di Giustizia Sociale, secondo le norme dettate dal Regolamento Organico. Dura in carica quattro anni e comunque fino alla nuova elezione del Comitato Nazionale eletto dell'Assemblea Nazionale Elettiva. Non decade in caso di decadenza anticipata degli altri organi dell'Ente. I componenti l'ufficio non possono ad alcun titolo ricoprire altre cariche od assumere incarichi dall'Ente o da organismi affiliati.
È istituita la Conferenza Organizzativa dei Presidenti Regionali composta dai Presidenti, Delegati e Commissari dei Comitati Regionali. Essa è organo di raccordo tra la struttura centrale e le strutture periferiche dell’Ente ed opera al fine di promuovere lo sviluppo dell’Ente e delle sue attività in modo organico ed omogeneo su tutto il territorio. Il Presidente della Conferenza Organizzativa è nominato dalla Direzione Centrale: partecipa senza diritto di voto alle riunioni della Direzione Centrale e del Comitato Nazionale. La Conferenza formula proposte alla Direzione Centrale e su indicazioni della Direzione stessa predispone progetti da attuare a livello regionale e interregionale. L’assegnazione organizzativa sul territorio nazionale delle manifestazioni di valenza nazionale e interregionale viene concordata semestralmente con la Conferenza Organizzativa dei Presidenti Regionali. La responsabilità organizzativa di tali manifestazioni è demandata ai Comitati Periferici i quali operano sotto il controllo della Direzione Centrale.
E’ istituita una Commissione Scientifica allo scopo di studiare, approfondire e sviluppare tutte le tematiche di carattere tecnico/scientifico per il miglioramento e la salvaguardia di tutte le attività dell’Ente. La Commissione promuoverà anche iniziative volte alla divulgazione delle proprie tesi attraverso convegni, dibattiti, pubblicazioni e materiale audiovisivo. La Commissione, presieduta da un Presidente, sarà formata da un massimo di 12 componenti, tutti particolarmente qualificati nelle ambito delle varie materie scientifiche. Il Presidente e i componenti della Commissione Scientifica sono nominati dalla Direzione Centrale. Il Presidente partecipa, senza, diritto di voto, alle riunioni della Direzione Centrale e del Comitato Nazionale.

CIAO
ART. 34

Il CIAO è diretto da organi centrali e periferici così come indicati nel Regolamento Organico del CIAO, approvato dal Comitato Nazionale dell'Ente.
Al fine del migliore sviluppo delle singole discipline sportive sono costituiti settori tecnico/sportivi diretti da un Responsabile Nazionale che ne coordina le attività. I responsabili sono nominati dalla Direzione Centrale che su proposta dei medesimi, nomina la struttura tecnica/ dirigenziale del settore. A tali settori è demandata l’organizzazione tecnica dei Campionati Nazionali di disciplina. Ogni settore può dotarsi di Responsabili Periferici nominati dal Presidente dell' organo periferico competente territorialmente, su proposta del Responsabile Nazionale del settore. I Responsabili Nazionali di settore partecipano, senza diritto di voto, al Comitato Nazionale e all’Assemblea Nazionale.
Sono Organi Periferici dell'Ente: le Assemblea Regionali e Provinciali, i Comitati Regionali , Provinciali e i Fiduciari Comunali. Gli Organi Periferici dell'Ente possono essere costituiti in tutte le Regioni, Province, Stati Esteri e Comuni. I Comitati Regionali coordinano l'attività degli altri organi periferici e degli organismi ad esso affiliati di competenza territoriale, secondo i programmi stabiliti dal Comitato Nazionale. Si costituiscono: a) Comitati Provinciali: allorquando nell'ambito del territorio provinciale siano presenti, da almeno due anni, almeno 5 società sportive o circoli affiliati con diritto al voto; b) Comitati Regionali: allorquando sul territorio regionale siano presenti, da almeno 2 anni, almeno 10 società sportive o circoli affiliati con diritto al voto. Ove per qualsiasi motivo un Comitato Periferico dovesse decadere per dimissioni del Presidente, la Direzione Centrale provvede immediatamente alla nomina di un Commissario che, entro 60 giorni dalla stessa, provvede ad indire l'Assemblea delle società o circoli operanti nel territorio di competenza. L'Assemblea deve svolgersi entro i trenta giorni successivi alla convocazione nei modi e termini stabiliti dal Regolamento Organico. In caso di presenza di gravi irregolarità di gestione e/o di accertate gravi carenze al funzionamento, la Direzione Centrale dispone lo scioglimento del Comitato stesso destituendo il Presidente ed i Componenti e nominando immediatamente un Commissario Straordinario che entro i termini e le modalità indicate nel precedente comma, provvede ad indire l'Assemblea delle società o circoli operanti nel territorio di competenza per il rinnovo degli organi decaduti. Tutti i Comitati Periferici sono amministrativamente autonomi e devono annualmente trasmettere il loro bilancio alla Segreteria Amministrativa Nazionale e, dietro richiesta della stessa, rendere il conto delle loro entrate. I Presidenti dei Comitati Periferici hanno la rappresentanza legale del Comitato e nei confronti dei terzi hanno tutti i poteri di ordinaria amministrazione e, nei limiti imposti dal Consiglio Direttivo, di straordinaria amministrazione.
Gli Organi Periferici provvedono nel territorio di competenza: - a promuovere il raggiungimento delle finalità istituzionali; - ad attuare i programmi di attività dell'Ente; - a rappresentare l'Ente presso ogni ente, organismo, amministrazione pubblica e stati esteri ; nonché verso qualsiente autorità in ambito sportivo, culturale sociale, artistico, turistico e del tempo libero.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Periferico sono composti da un Presidente e da quattro a sei membri tutti eletti nelle Assemblee periferiche di competenza. Nel consiglio direttivo del comitato periferico dell'Ente partecipa senza diritto di voto il Presidente del comitato del CIAO del medesimo ambito territoriale. Nelle zone dove non esistono le condizioni per tale elezione la Direzione Centrale può nominare un proprio delegato. L'Assemblea Periferica è costituita dagli organismi affiliati aventi diritto al voto ai sensi degli artt. 7 e 11 dello Statuto. Per quanto non previsto, si applicano, se compatibili, le disposizioni che vigono per le Assemblee Nazionali e le norme del Regolamento Organico. I Presidenti Provinciali partecipano di diritto alle riunioni del Comitato Regionale competente per territorio. I Fiduciari Comunali sono nominati dal Presidente del Comitato Provinciale competente per territorio. In caso di mancanza del Comitato Provinciale, sono nominati dal Presidente Regionale. Tali nomine devono comunque essere approvate dalla Direzione Centrale.
Il patrimonio dell'Ente è costituito:
- dai beni dell’Ente;
- dalle quote sociali;
- dai proventi del tesseramento;
- dall'eventuale contributo del CONI e di altri enti pubblici;
- da eventuali donazioni o lasciti.
Le quote e/o i contributi associativi non possono essere trasferiti o rivalutati. L’Ente si impegna a non distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserva o capitale, durante la vita associativa salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge. L’esercizio sociale finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno e verrà redatto e approvato un rendiconto economico e patrimoniale.
L'Associazione può essere sciolta solo con deliberazione dell'Assemblea Nazionale in sessione straordinaria appositamente convocata su richiesta di almeno 4/5 degli organismi affiliati aventi diritto al voto. Tale Assemblea si considera validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli organismi affiliati aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione della richiesta di scioglimento è necessaria la maggioranza di 4/5 dei voti spettanti a tutti gli affiliati aventi diritto al voto e che in tale ipotesi disporranno di un solo voto. L'Assemblea straordinaria, in caso di scioglimento, è obbligata a devolvere il patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190, legge 23-12-1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L'anno sportivo ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.
Tutti i segni distintivi dell'Ente sono caratterizzati dai colori bianco, rosso, verde e azzurro, e dalla scritta ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA e/od dall’acronimo A.S.I. E' comunque demandata alla Direzione Centrale la scelta di logotipi o disegni che rappresentino e caratterizzino l'Ente. Per il CIAO, il simbolo è costituito dalla sigla CIAO preceduta dall’acronimo ASI sull’immagine del sole e della luna.
E' incompatibile la qualifica di socio affiliato all'Ente con l'assunzione della stessa qualifica presso altri Enti che svolgono attività analoga a quella dell'Ente, fatti salvi i soci ad honorem. La carica di Presidente dell'Ente è incompatibile con qualsiasi altra carica od incarico nell'ambito dell'Ente stessa o di organismi affiliati. Oltre alle incompatibilità previste dagli artt. 27, 29, 30 e 31, la qualifica di componente degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altro incarico ordinario e carica sociale elettiva centrale e periferica; sono altresì incompatibili tra loro tutti gli incarichi ordinari e le cariche elettive periferiche. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte, entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta anteriormente.
Tutti gli organi collegiali centrali e periferici decadono quando, a qualsiasi titolo, venga meno la metà più uno dei componenti gli organi stessi. In tali casi il Presidente dell'Ente, o in Sua vacanza il Vice Presidente, devono, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento comportante la decadenza, indire l'Assemblea Nazionale straordinaria, che dovrà essere celebrata entro i successivi 30 giorni e provvederà ad eleggere tutti i componenti dell'organo decaduto. In ogni caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica o altro motivo di cessazione dalla carica stessa di singoli componenti gli organi collegiali in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, l'integrazione viene effettuata nella prima Assemblea utile. Qualora sia compromessa la funzionalità dell'organo, si provvederà all'integrazione con un'Assemblea Straordinaria, nei termini di cui al precedente comma. Tutti i componenti degli organi centrali e periferici decadono quando, senza motivata ragione, sono assenti per tre volte consecutive dalle riunioni degli organi suddetti. Tali organi sono reintegrati, salvo i casi di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, alla prima Assemblea utile. In caso di dimissioni o comunque venir meno del Presidente del Comitato Nazionale, il Presidente dell'Ente provvede, nei termini di cui al comma precedente, ad indire e far celebrare l'Assemblea Nazionale Straordinaria per la nomina resasi vacante. Le funzioni attribuite al Presidente del Comitato Nazionale sono, per l'ordinaria amministrazione, assunte dal membro più anziano fra quelli eletti al Comitato Nazionale. In caso di dimissioni o comunque venir meno del Presidente dell'Ente, il Vice Presidente provvederà, nel termine di sessanta giorni, ad indire l'Assemblea Straordinaria che dovrà essere celebrata entro i successivi trenta per la nomina della carica resasi vacante. Al Vice Presidente spetteranno, sino alla celebrazione dell'Assemblea, le funzioni relative all'ordinaria amministrazione attribuite al Presidente. La mancata approvazione della relazione relativa alla gestione del biennio trascorso comporta la decadenza di tutti gli organi centrali, eccezion fatta per quelli di disciplina e per il Collegio dei Revisori dei Conti, solo nell'ipotesi in cui la relativa deliberazione sia stata assunta con la metà più uno dei voti spettanti a tutti gli affiliati. Gli organi decaduti devono rimanere in prorogatio per la sola ordinaria amministrazione. Il Presidente dell'Ente deve provvedere entro 60 giorni dall'evento, alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria che deve celebrarsi entro i successivi trenta giorni per il rinnovo degli organi decaduti.
Il tesseramento quale socio dell'Ente cessa:
a) nei casi previsti dal Regolamento Organico;
b) per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento medesimo;
c) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti organi di giustizia;
d) per il verificarsi di uno dei casi previsti dall'art.7.
Lo Statuto dell'Ente può essere modificato solo da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Le proposte di modifica devono essere presentate al Comitato Nazionale da almeno la metà più uno degli affiliati. Il Comitato Nazionale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro sessanta giorni l'Assemblea Straordinaria, che deve tenersi entro i successivi trenta. Il Comitato Nazionale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa. Il Consiglio Nazionale, nell'indire l'Assemblea Straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli affiliati, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto. Qualora a breve scadenza sia prevista l'Assemblea Ordinaria biennale, le modifiche potranno essere sottoposte alla stessa che dovrà, all'uopo, prevedere una parte straordinaria. Per l'approvazione delle proposte suddette occorrono i 2/3 dei voti presenti in Assemblea.
Per l'attuazione del presente Statuto, il Comitato Nazionale provvede all'emanazione del Regolamento Organico e di altri regolamenti relativi a settori particolari.
Gli affiliati ed i tesserati si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione di tutte le controversie che potranno insorgere, tra gli stessi o con gli organi dell'Ente, per qualsivoglia fatto o causa che, pur non rientrando nella competenza degli organi di Giustizia Sociale, siano concernenti l'attività espletata nell'ambito dell'Ente stesso. Il Collegio arbitrale sarà composto da due membri scelti da ciascuna delle parti e da un Presidente nominato su indicazione congiunta dei due arbitri o, in caso di disaccordo, dalla Commissione di Disciplina che provvederà anche alla nomina dell'arbitro quando una delle parti sia inadempiente in tal senso Gli arbitri giudicheranno secondo principi di equità e secondo le norme previste dal Regolamento Organico; il loro lodo sarà inappellabile. Il lodo dovrà essere emesso e depositato presso la sede sociale entro 30 giorni dalla nomina del Presidente e ne dovrà essere data tempestiva comunicazione alle parti interessate per la relativa esecuzione.
Coloro che intendono rivestire cariche sociali elettive debbono porre la propria formale candidatura, elencando specificatamente le cariche per le quali intendono candidarsi, nei termini e secondo le procedure di cui al Regolamento Organico.
I libri dell’Ente sono visibili dai Soci e dagli organismi affiliati che ne facciano motivata istanza. Le copie richieste sono fatte dagli uffici dell’Ente a spese del richiedente.
In attesa dell’emanazione del Regolamento Organico del CIAO, così come previsto dall’art. 34 del Statuto, la 4^ Assemblea Nazionale Straordinaria dell’Ente, in via straordinaria elegge il Presidente Nazionale del CIAO.


CAPO I -Soci Ordinari

ART. 1 I tesserati.

I soci ordinari, dirigenti centrali e/o periferici, eletti o nominati, devono essere tesserati all’Ente attraverso le strutture preposte, secondo le modalità stabilite dalla Direzione Centrale. Tutti i dati dei tesserati sono utilizzati dall'Ente esclusivamente per il perseguimento dei propri scopi statutari.

CAPO II - Organismi Affiliati

ART. 2 L'affiliazione

Tutti gli organismi che intendono affiliarsi all’Ente devono presentare domanda scritta redatta sugli appositi moduli, provvedendo al pagamento delle quote stabilite sia per l’ affiliazione che per il tesseramento e allegando la seguente documentazione:
a) copia dell’atto costitutivo (solo per le società di prima affiliazione);
b) copia dello statuto sociale (solo per le società di prima affiliazione);
c) elenco richiesta tesseramento di almeno 10 (dieci) tra atleti, tecnici, dirigenti, soci, ecc.
Le domande di affiliazione devono essere presentate al Comitato Provinciale dell’Ente competente per territorio che, dopo aver effettuato controllo sommario sulla regolarità della domanda, provvede ad inoltrare il modulo di affiliazione al competente Comitato Regionale, trattenendo copia dell’atto costitutivo e dello statuto.
Il Comitato Regionale constatata la regolarità della domanda, vidimato il modulo di richiesta di affiliazione, lo invia alla Segreteria Generale dell’Ente, Ufficio Affiliazione e Tesseramenti. Il Presidente Nazionale, in attesa della ratifica della domanda da parte della Direzione Centrale, può accettare – in via provvisoria - l’affiliazione provvedendo a comunicarla al Comitato Regionale competente che deve trasmetterla al Comitato Provinciale che ne darà comunicazione alla Società interessata. In caso di reiezione della domanda da parte della Direzione Centrale, il provvedimento motivato di rigetto, deve essere comunicato al Comitato Regionale competente che è tenuto a trasmettere la decisione al Comitato Provinciale, che ne dà comunicazione alla Società interessata.
Qualora il Comitato Provinciale o quello Regionale non ritenga di dover accettare una domanda di affiliazione, deve comunque trasmetterla alla Direzione Centrale con parere motivato, affinché la Direzione stessa possa confermare o meno quanto stabilito dall’Organo periferico.
Le Società Sportive sono tenute a segnalare eventuali affiliazioni a Federazioni Sportive riconosciute dal CONI.
Al termine dell'anno sportivo la Segreteria Generale può effettuare dei controlli a campione sul tesseramento dei soci, come stabilito al punto C del presente articolo. Qualora dovessero essere riscontrate delle irregolarità la Segreteria Generale propone alla Direzione Centrale la revoca dell'affiliazione.
La sede sociale e il recapito telefonico di un Organismo affiliato non possono coincidere con quelli di un Comitato Provinciale o di un Comitato Regionale dell'Ente, né con quello di più di due altri organismi affiliati.
I dirigenti sociali non possono essere inseriti nel consiglio direttivo di più di tre organismi affiliati.
La Segreteria Generale può richiedere ai competenti Comitati periferici tutti gli atti relativi all'affiliazione di uno o più organismi affiliati. Il mancato invio entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta di detti atti, può comportare la revoca dell'affiliazione dell'organismo da parte della Direzione Centrale.
Lo Statuto sociale degli organismi affiliati deve essenzialmente prevedere l'assenza di fine di lucro, fatte salve le esigenze relative all'accesso ai mutui del Credito Sportivo, e deve essere ispirato a principi democratici e di pari opportunità, ai sensi del D.Lgs. 460/9.
Qualora una società affiliata svolga delle attività commerciali esse debbono avere esclusivo carattere strumentale.


ART.3 Il tesseramento
Gli organismi affiliati sono tenuti a tesserare gli iscritti (soci, dirigenti, tecnici ed atleti), utilizzando gli appositi moduli e pagando la quota annuale stabilita dalla Direzione Centrale.
Le richieste di tesseramento debbono essere inoltrate al Comitato Provinciale che, secondo le norme stabilite dalla Segreteria Generale, provvede ad inoltrare la richiesta ed alla successiva consegna delle tessere.
La tessera ha validità per l’anno sportivo cui si riferisce e comprende la copertura assicurativa per gli eventuali infortuni occorsi durante lo svolgimento delle attività previste dal contratto tra l’Ente e la compagnia assicuratrice, comunque nei limiti dei massimali assicurati. I Presidenti delle società affiliate sono tenuti a dar cognizione a tutti i tesserati del contratto di assicurazione.

ART.4 Rinnovo affiliazioni
Le procedure relative ai rinnovi sono uguali a quelle previste dagli art. 2 e 3 del presente R.O
Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto la mancata riaffiliazione è motivo di decadenza dall’Ente.
Ai fini del mantenimento dell’affiliazione all’Ente, qualora un organismo, nel corso dell’anno sportivo, effettui cambiamento di denominazione o modifichi il proprio statuto, deve darne comunicazione al Comitato Provinciale di competenza, trasmettendo copia dell’atto da cui discende tale decisione. Detta variazione deve essere comunicata a tutti gli organismi competenti con le modalità di cui all’art.2.

ART. 5 Quote
Ogni organismo deve versare la quota stabilita dal Comitato Nazionale sia per l’affiliazione che per il tesseramento individuale.
Le quote incassate dai comitati periferici vengono, anche parzialmente, dagli stessi trattenute a titolo di anticipazione contributo.

ART. 6 Contribuzioni
L’Ente contribuisce , nei limiti delle sue disponibilità, all’attività ordinaria degli organismi affiliati, assistendoli anche tecnicamente e organizzativamente attraverso le strutture periferiche.
CAPO I - Organi Centrali
Sezione 1 – Assemblea Nazionale

ART. 7 Convocazione ed ordine del giorno

La Direzione Centrale delibera l’indizione dell’Assemblea Nazionale ordinaria, almeno 60 giorni prima della data di celebrazione, stabilendo altresì l’ordine del giorno.
Il Presidente dell’Ente convoca l’Assemblea inviando, almeno 30 giorni prima della celebrazione della stessa, comunicazione a tutti gli aventi diritto a partecipare con allegato l’elenco degli aventi diritto a voto.
Ciascun affiliato può presentare ricorso avverso la sua esclusione dall’Assemblea Nazionale presentando reclamo, tramite la Segreteria Generale che ne accusa ricevuta, alla Commissione Verifica Poteri, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea Nazionale. La decisione della Commissione, che deve essere comunicata almeno 48 ore prima dell’Assemblea, è definitiva.
Ciascun partecipante, avente diritto a voto, può far pervenire alla Direzione Centrale, tramite la Segreteria Generale, 10 giorni prima della data dell’Assemblea, proposte di argomenti da inserire all’ordine del giorno.
La competenza a decidere sull’inserimento degli argomenti spetta alla Direzione Centrale, l’eventuale modifica dell’ordine del giorno sarà comunicata ai partecipanti all’apertura dei lavori assembleari.

ART. 8 Svolgimento dei lavori
L’ordine dei lavori dell’Assemblea Nazionale ordinaria elettiva è il seguente:
a. elezione ufficio di presidenza;
b. saluto personalità;
c. elezione commissione per lo scrutinio;
d. elezione commissione per la mozione;
e. relazione presidente;
f. relazione collegio dei revisori dei conti,
g. discussione generale;
h. votazione della relazione del Presidente;
i. votazione sulla mozione,
j. elezione organi centrali;
k. scrutinio;
l. proclamazione degli eletti.

L’ordine dei lavori dell’Assemblea Straordinaria viene stabilito dalla Direzione Centrale a seconda delle necessità.
I partecipanti che intendono intervenire nei dibattiti, devono iscriversi a parlare presso l’Ufficio di Presidenza, che a suo insindacabile giudizio, preventivamente, stabilisce la durata degli interventi, altresì stabilisce l’ordine degli stessi.
La presidenza dell’Assemblea può intervenire in ogni momento per regolare l’ordine dei lavori e, solo in caso di estrema necessità, sospendere gli stessi e togliere la parola agli intervenienti.

ART. 9 Uffici dell'Assemblea

Gli Uffici dell’Assemblea sono:
a. Presidenza
L’Assemblea alla apertura dei lavori elegge, su proposta del Presidente dell’Ente, l’Ufficio di Presidenza composto da tre membri, di cui un Presidente ed un Segretario.
I componenti l’ufficio di Presidenza dirigono a turno e secondo necessità i lavori assembleari, in base alle norme stabilite dal presente R.O.
Il Presidente proclama il risultato di ogni singola delibera e/o votazione.
Il Segretario registra gli atti dell’Assemblea redigendo apposito verbale. In caso di necessità, l’Ufficio di Presidenza può nominare questori, preposti al mantenimento dell’ordine dell’Assemblea.
b. Segreteria
La Segreteria è composta dal Segretario Generale dell’Ente e da tre membri nominati dalla Direzione Centrale. Viene insediata sessanta giorni prima della celebrazione della Assemblea. La Segreteria provvede al servizio logistico/organizzativo. E’ depositaria di tutti gli atti della Assemblea. Assolve a tutte le funzioni specificamente attribuite dal presente R.O.
c. Commissione verifica poteri
La Commissione verifica poteri è composta di tre membri nominati dalla Direzione Centrale, si insedia sessanta giorni prima della celebrazione dell’Assemblea ed elegge, nel suo ambito, un Presidente. Decide a maggioranza sulle questioni ad essa demandate.
Nella fase preassembleare, controlla la regolarità della documentazione relativa agli aventi diritto a partecipare all’Assemblea, decidendo almeno 48 ore prima della celebrazione della Assemblea sui ricorsi di cui all’art.7 del presente R.O.
In sede assembleare, prima dell’apertura dei lavori, verifica l’identità dei partecipanti, nonchè il titolo degli stessi a partecipare, rilascia la tessera personale di riconoscimento. Comunica all’Assemblea i dati delle presenze e redige apposito verbale, indicante il quorum
d. Commissione per la mozione
Le mozioni sia di carattere generale che specifico, se approvate, impegnano gli organi dell’Ente alla loro osservanza.
La Commissione per la mozione è composta di tre membri eletti dall’Assemblea tra i partecipanti aventi diritto al voto, su proposta della Presidenza.
Può proporre all’Assemblea di votare le singole mozioni o riunire più mozioni, consimili o, comunque redigere un documento che riassuma i singoli elaborati.
Le mozioni sia di carattere generale che specifico, se approvate, impegnano gli organi dell’Ente alla loro osservanza.
Le mozioni a carattere generale e/o particolare possono essere presentate all’Ufficio di Presidenza sottoscritte da un minimo di 20 aventi diritto al voto, sino al termine della discussione generale, e possono essere illustrate da uno dei presentatori.
e. Commissione per lo scrutinio
La Commissione è composta da almeno cinque membri eletti dall’Assemblea tra i partecipanti aventi diritto a voto ed ha il compito di dirigere e controllare il regolare svolgimento di tutte le operazioni elettorali.
Le deliberazioni della Commissione per lo scrutinio sono inappellabili ed impegnano l’Assemblea. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

ART. 10 Composizione e presentazione liste elettorali
Tutti coloro che intendono rivestire cariche sociali elettive, qualora ne ricorrano i presupposti, devono presentare la loro candidatura nell’ambito di una lista elettorale.
Ogni lista deve contenere il nome ed il cognome del candidato, con la specifica indicazione della carica cui concorre.
Ogni lista, che deve comprendere tanti candidati quanti sono i membri dell’organo da eleggere, deve essere sottoscritta da almeno cento voti assembleari rappresentati da non meno di cinquanta partecipanti con diritto al voto.
Le liste devono essere presentate presso la Segreteria Generale dell’Assemblea, nel luogo di svolgimento della stessa, fino alle ore 18.00 del giorno precedente l’inizio dei lavori.
Per l’elezione degli organi centrali vale il sistema maggioritario puro per liste bloccate, quindi alla lista che otterrà la maggioranza relativa sarà assegnato un numero di seggi pari alla totalità dei componenti dell’organo da eleggere.
Le votazioni possono avvenire:
  a) per acclamazione;
  b) per appello nominale;
a) a scrutinio segreto.
Le votazioni per gli organi centrali devono avvenire a scrutinio segreto.

ART. 11 Seggi elettorali ed operazioni di voto
Prima dell’inizio delle operazioni di voto la Commissione per lo scrutinio si costituisce in seggio elettorale eleggendo tra i propri membri un Presidente.
Il verbale dello svolgimento e dei risultati delle elezioni viene sottoscritto da tutti i suoi componenti e deve essere consegnato alla Presidenza per essere inserito tra gli atti ufficiali dell’Assemblea.
Per l’esercizio di voto i partecipanti debbono farsi riconoscere dalla commissione del seggio mediante presentazione della tessera personale di partecipazione all’assemblea e di un documento di riconoscimento valido.

ART. 12 Limiti alla rappresentanza - Deleghe
Ciascun organismo sarà rappresentato dal Presidente , il quale potrà delegare in propria vece, uno dei membri del Consiglio Direttivo risultante dall’ultima domanda di affiliazione all’Ente.
La delega può essere conferita, oltre ai casi del primo comma, solamente ad altro aderente all’Associazione, sia Presidente di Società che Dirigente Nazionale o periferico, purché non sia membro della Direzione Centrale, Revisore dei Conti o dipendente dell’Ente e che abbia già acquisito il diritto a voto.
Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe. Le deleghe possono essere conferite soltanto all’interno della propria regione.

Sezione 2 – Altri Organi Centrali

ART.13 Commisioni di studio

Il Comitato Nazionale, a seconda degli interessi e delle necessità dell’Ente può nominare Commissioni di Studio, sia temporanee che permanenti.
Dette commissioni sono formate da componenti il Comitato stesso. Tali organismi sono diretti da un Presidente eletto tra i commissari componenti la Direzione Centrale, su proposta del Presidente del Comitato Nazionale.
Ai due Vice Presidenti il Comitato Nazionale, è demandata la verifica del funzionamento delle commissioni.
Per le commissioni temporanee, viene preventivamente indicato il termine di vigenza entro il quale la commissione deve presentare un elaborato conclusivo da far pervenire al Presidente del Comitato Nazionale.

ART. 14 Conferenza organizzativa dei comitati regionali
Su proposta del Presidente la Conferenza elegge nel proprio ambito un Vice Presidente con compiti di collaborazione, altresì elegge sempre nel proprio ambito, un segretario cui è demandato il compito di verbalizzare i lavori della conferenza.
Il Presidente della Conferenza indice le riunioni della stessa cui può invitare a partecipare i responsabili dei settori tecnico sportivi nonchè delle commissioni di studio e quanti altri siano utili allo svolgimento dei lavori.
La Conferenza Organizzativa dei Presidenti dei Comitati Regionali coordina le attività periferiche dando gli indirizzi programmatici, stimolando lo sviluppo e la ricerca in ogni regione di mezzi e delle priorità organizzative dell’Ente.

ART.15 Settori tecnico sportivi e settori di servizio
Il Comitato Nazionale regolamenta il funzionamento dei Settori Tecnico Sportivi e dei Settori di Servizio attraverso l’emanazione del regolamento di settore, che deve essere predisposto dal Responsabile del settore stesso.
Entro il 15 Ottobre di ogni anno i Responsabili dei Settori Tecnico Sportivi e dei Settori di Servizio sono tenuti ad inviare alla Segreteria Generale una relazione sull’attività svolta nella stagione sportiva precedente e su quella programmata per la stagione in corso.
Qualora i Settori Tecnico Sportivi e i Settori di Servizio abbiano a disposizione una dotazione di fondi, stabilita dalla Direzione Centrale, devono dopo avere ricevuto comunicazione dell’attribuzione, provvedere ad inviare un bilancio preventivo alla Segreteria Amministrativa e successivamente, darne rendiconto secondo le modalità stabilite dalla Segreteria Amministrativa stessa.

CAPO II - Organi periferici

ART. 16 Assemblee dei Comitati periferici
I comitati periferici si riuniscono in assemblea ordinaria elettiva alla fine di ogni quadriennio per l’elezione del Presidente e dei componenti del comitato, in assemblea ordinaria non elettiva ogni due anni.
Le assemblee ordinarie dei Comitati Provinciali e Regionali devono rispettivamente precedere di sessanta e trenta giorni la data di svolgimento dell’Assemblea Nazionale ordinaria.
Il delegato periferico, nelle ipotesi di cui all’art. 36 dello statuto, constatato il raggiungimento delle numero minimo di società affiliate per la costituzione dell’organismo periferico, deve provvedere entro trenta giorni alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria elettiva, da celebrarsi trascorsi trenta giorni dalla convocazione, comunque non oltre il quarantesimo giorno.
Qualora il delegato non provveda, nei termini sopramenzionati, alla convocazione dell'Assemblea elettiva del Comitato, tale inadempienza è motivo valido per la nomina, da parte della Direzione Centrale, di un Commissario.
Le Assemblee elettive dei Comitati periferici, che si svolgono dopo l'effettuazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva, hanno validità fino alla successiva Assemblea Nazionale Elettiva.
I diritti di elettorato attivo e passivo sono regolati dall’art.6 e 7 dello statuto.
Il Presidente del Comitato Regionale competente per territorio, presiede le assemblee provinciali.
Le Assemblee dei comitati Regionali, il cui calendario deve essere concordato nell’ambito della Conferenza Organizzativa dei Presidenti dei Comitati Regionali, sono presiedute dal Presidente o Vice Presidente Nazionale, o in loro vece, da un membro della Direzione Centrale all’uopo designato.
A tutte le Assemblee periferiche partecipano con diritto di voto i dirigenti Nazionali dell’Ente residenti nel territorio.
Alle Assemblee Regionali partecipano con diritto di voto i presidenti dei comitati provinciali.
Alle Assemblee periferiche, per quanto compatibili, si applicano le norme di cui all’art.11 dello statuto.
La convocazione delle Assemblee, da inviarsi almeno trenta giorni prima della data di celebrazione, viene effettuata dal presidente o dal delegato o commissario, tramite lettera ordinaria o tramite fax, contenente data, ora e luogo di svolgimento, nonchè ordine del giorno dell’Assemblea, altresì deve essere accluso l’elenco degli organismi affiliati, partecipanti con diritto di voto, elenco redatta dalla segreteria generale.
Le Assemblee Provinciali e Regionali, devono considerarsi validamente costituite con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.
Il Presidente del comitato periferico o il delegato o commissario, provvederà precedentemente all’Assemblea a nominare la commissione per l’Assemblea, composta di tre membri, che svolge funzioni di verifica poteri e scrutinio.
Il Presidente del comitato periferico eletto, provvederà a rimettere alla Segreteria Generale, entro sette giorni dall’Assemblea, gli atti della stessa, per la presa d’atto da parte della Direzione Centrale.

ART. 17 Comitati periferici
Il Consiglio Direttivo del Comitato Periferico è composto dal Presidente e da quattro a sei membri eletti dall’Assemblea. Tale numero, che varia a seconda della consistenza numerico/organizzativa, viene stabilito dalla Direzione Centrale. Partecipano, con voto consultivo, ai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali il Coordinatore Regionale del CIAO e i Presidenti Provinciali dell’ASI. Fra i propri componenti, il Consiglio Direttivo del comitato periferico elegge un Vice Presidente ed un Segretario Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo del comitato periferico , a pena di decadenza , deve riunirsi almeno tre volte l’anno su convocazione del Presidente, altresì può essere convocato straordinariamente dalla metà più uno dei membri eletti.
Altresì possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo del comitato periferico i dirigenti nazionali residenti nel territorio, nonché il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale e il Segretario Amministrativo dell’Ente. Gli organismi affiliati debbono informare i Comitati Provinciali di riferimento circa le attività svolte e le iniziative in programma.
Entro il 15 ottobre di ogni anno, i Comitati Regionali sono tenuti a presentare alla segreteria Generale una relazione annuale sull’attività svolta nell’anno sportivo precedente.
I Comitati Regionali devono richiedere ai Comitati Provinciali di loro competenza, che sono obbligati a presentarla, una relazione annuale sull’attività svolta.
Nelle relazioni si deve tenere conto anche dell’attività svolta dagli organismi affiliati nel territorio.
Per quanto concerne il coordinamento delle attività dei Comitati Regionali a ciò presiede la Conferenza Organizzativa dei Comitati Regionali.

ART. 18 Fiduciari Comunali, Circoscrizionali e di QuartiereIl Presidente del Comitato Provinciale , per una migliore funzionalità e presenza sul territorio, può nominare Fiduciari Comunali, Fiduciari Circoscrizionali e fiduciari di quartiere. Detti dirigenti debbono operare secondo le direttive stabilite dal Comitato stesso. Con il rinnovo delle cariche provinciali anche quelle comunali, circoscrizionali e di quartiere, debbono essere rinnovate.

ART. 19 Gestione amministrativa
Gli organi periferici si avvalgono delle entrate determinate dai contributi dei soci, di privati e di enti pubblici, dall’organizzazione di manifestazioni sportive e da ogni altra entrata che possa contribuire all’attivo sociale.
Al termine di ogni anno il Presidente del Comitato deve compilare un rendiconto che deve essere approvato dal Comitato stesso. Il rendiconto amministrativo deve essere inviato alla Segreteria Amministrativa entro il 28 febbraio di ogni anno.
I rendiconti debbono anche essere sottoposti all’approvazione delle Assemblee ordinarie periferiche relativamente al biennio precedente.
I documenti giustificativi delle spese effettuate dal Comitato periferico devono essere opportunamente conservati agli atti del Comitato stesso per almeno cinque anni e, qualora ne venga fatta richiesta, messi a disposizione del Segretario Amministrativo.

Strutture operative

ART 20. Segreteria Generale e Segreteria Amministrativa

La struttura operativa dell’ente è costituita da:
a. Segreteria Generale, articolata nei seguenti uffici:
a.1 – Segreteria;
a.2 – Affiliazioni e tesseramento;
a.3 – Tecnico-organizzativo;
a.4 – Stampa e comunicazione;
a.5 – Promozione e propaganda;
a.6 – Legale;
a.7 – Centro Studi e Progetti;
a.8 – Organizzazione periferica.
b. Segreteria Amministrativa, articolata nei seguenti uffici:
b.1 – contabilità;
b.2 – patrimonio;
b.3 - bilancio.

La Segreteria Generale è alle dipendenze del Segretario Generale, la Segreteria Amministrativa è alle dipendenze del Segretario Amministrativo.
L’operatività dei settori tecnici è assicurata dall’ufficio tecnico-organizzativo, mentre quella del procuratore sociale è assicurata dall’ufficio legale.

Controversie e sanzioni disciplinari

ART. 21 Norme procedurali
Per le controversie tra tesserati dell’Ente, i medesimi e gli organi dell’Ente, la Commissione di disciplina decide su ricorso di una delle parti. Il ricorso deve essere proposto con raccomandata a.r. indirizzata al Procuratore Sociale che, dopo aver effettuato la comunicazione ai controinteressati, provvederà ad espletare l’istruttoria con la richiesta e l’acquisizione della documentazione di base.
La fase istruttoria deve essere conclusa entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso e pertanto il ricorrente ed il controinteressato devono rispondere alle richieste istruttorie entro 5 giorni dalla notifica della richiesta stessa.
La trasmissione alla Commissione disciplina del fascicolo, eventualmente integrato con i successivi elementi di istruttoria, viene effettuata dall’ufficio del Procuratore Sociale nei termini previsti dal comma precedente con contemporanea notifica per raccomandata a.r. agli interessati.
Le parti interessate hanno facoltà di presentare memorie difensive, articolare prove e richiedere copia degli atti del giudizio, nonché di essere sentiti in sede dibattimentale ed ivi farsi assistere da persona munita di apposita delega.
Per la fase istruttoria, atti difensivi e prove devono essere prodotti entro gli stessi termini di risposta alle richieste istruttorie.
Per la fase dibattimentale, la cui data udienza deve essere tempestivamente loro notificata:
a) ciascuna parte interessata deve produrre con deposito presso Ufficio del Procuratore Sociale, e portare a conoscenza delle controparti mediante raccomandata a.r. i propri atti difensivi 10 giorni prima della data fissata per il giudizio; in questa sede ciascun controinteressato può produrre repliche;
b) l’incolpato deve effettuare il deposito degli atti difensivi 5 giorni prima della data fissata per il giudizio.
L’Organo Giudicante può disporre l’audizione delle parti, degli incolpati e dei testi.
Nel caso in cui il Procuratore Sociale riscontrasse precisi elementi di non luogo a procedere, può emanare un provvedimento istruttorio di proscioglimento sulla base delle risultanze della fase istruttoria.

ART. 22 Fase d'appello procedimenti disciplinari
La decisione della Commissione di disciplina, corredata dalla motivazione, deve essere rimessa in copia, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza indugio all’Ufficio del Procuratore Sociale, all’incolpato e a tutte le altre parti che abbiano depositato propri scritti difensivi ai sensi del sesto comma lettera a dell’articolo 22.
Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della decisione della Commissione di disciplina e della relativa motivazione ciascuno dei soggetti indicati al comma primo del presente articolo potrà impugnare il provvedimento proponendo ricorso motivato innanzi alla Commissione d’Appello; questa entro dieci giorni dal ricevimento del gravame ne invierà a mezzo raccomandata a.r. copia alle altre parti, che entro dieci giorni dal ricevimento della copia stessa potranno presentare scritti difensivi alla Commissione d’Appello.
Questa avrà facoltà di disporre l’audizione delle parti e di richiedere nuovi documenti e deciderà entro i trenta giorni successivi alla scadenza dell’ultimo termine previsto dal precedente comma, ovvero, se disposta, dall’audizione delle parti.
Le decisioni della Commissione d’Appello sono comunicate a tutte le parti ed affisse ai sensi del secondo comma dell’art. 30 dello Statuto.

ART. 23 Sanzioni disciplinari
Per gli atleti, soci individuali e dirigenti sociali, a seconda della gravità si possono applicare le seguenti sanzioni:
a) ammonizione;
b) ammonizione con diffida;
c) squalifica per gli atleti e sospensione per soci individuali e dirigenti sino ad un massimo di un anno;
d) espulsione dall’Ente.
Per le società:
a) deplorazione;
b) deplorazione con diffida;
c) ammenda;
d) sospensione fino ad un anno;
e) espulsione.
Per i dirigenti dell’Ente, a seconda della gravità:
f) censura;
g) censura con diffida;
h) sospensione fino ad un massimo di un anno;
i) espulsione.
Nella irrogazione delle sanzioni, devono essere valutati, oltre al livello di gravità dell’infrazione, a favore i buoni precedenti sportivi e le eventuali circostanze attenuanti, ed a carico la recidività ed eventuali circostanze aggravanti, con il criterio dell’equivalenza o prevalenza.
Tutte le decisioni devono essere pubblicate sugli organi ufficiali dell’Ente.

ART. 24 Commisione Giudicante
Nel caso in cui il regolamento della singola manifestazione preveda la presenza della Commissione Giudicante, questa può infliggere sanzioni di durata non superiore a quella della manifestazione stessa; nei casi più gravi deve investirne l’Ufficio del Procuratore Sociale, salvo provvedimenti validi per la durata della manifestazione stessa, secondo le procedure di cui allo statuto ed al presente R.O.

ART. 25 Provvedimenti cautelativi
Nel caso di provvedimenti cautelativi nei confronti di un tesserato, quale la sospensione, presi da una organo centrale o periferico per gravi ragioni d’urgenza, l’Ufficio del Procuratore Sociale deve esserne immediatamente informato e deve, nelle 48 ore successive la emanazione del provvedimento, emettere convalida, pena la perdita di efficacia del provvedimento stesso.
In ogni caso i provvedimenti cautelativi perdono efficacia se entro 60 giorni non vengono confermati da una decisione definitiva della Commissione Disciplina secondo le norme procedurali già stabilite.



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