STATUTO
DELL' ENTE
(con modifiche approvate dall’Assemblea
Nazionale Straordinaria
Rimini, 13/14 novembre 1999)
ART. 1
È costituita
una libera Associazione con durata illimitata, senza
scopo di lucro, denominata "Alleanza Sportiva Italiana",
in forma contratta "A.S.I.", con sede in Roma,
Via della Colonna Antonina 41 e potrà istituire
sedi secondarie in Italia e all'Estero.
L'A.S.I. è Ente di Promozione Sportiva, sociale,
culturale ed assistenziale. Quale Ente di Promozione
Sportiva è riconosciuto dal CONI con delibera
del Consiglio Nazionale n. 708 del 27.07.1994, ai sensi
degli artt.32 e 33 del D.P.R. 28 Marzo 1986 n. 157.
ART. 2
L'Ente ha lo
scopo di contribuire allo sviluppo, tra tutti i cittadini,
della pratica sportiva, della promozione sociale e culturale
attraverso le società, i circoli e le associazioni
affiliate, anche attraverso attività di studio,
ricerca, corsi di formazione professionale e quant'altro
si rendesse necessario al raggiungimento di tali scopi.
ART. 3
Il CIAO (Cultura,
Integrazione, Assistenza, Organizzazione) è l'organo
attraverso il quale l'Ente promuove, le attività volte
all'impiego del tempo libero valorizzando ogni aspetto
sociale, culturale, turistico e di tutela dell'ambiente;
di assumere iniziative a favore degli anziani, dei portatori
di handicap e dei tossicodipendenti, anche attraverso
apposite strutture di volontariato. Nella promozione
di tutte le attività che il CIAO pone in essere, deve
affiancare l’acronimo ASI alla propria sigla.
ART. 4
Hanno formale
rapporto di appartenenza all'Ente attraverso l'affiliazione
ed il tesseramento:
- i soci ad honorem
- i soci ordinari
- gli organismi affiliati.
ART. 5
I soci ad honorem
sono nominati dal Comitato Nazionale e sono scelti tra
le persone che abbiano acquisito particolari benemerenze
nei confronti dell'Ente nelle attività connesse allo
sport, alla cultura, al volontariato, allo spettacolo.
ART. 6
Sono soci ordinari
tutti i dirigenti centrali e periferici dell'Associazione,
appositamente eletti secondo le norme statutarie e regolamentari,
altresì i dirigenti centrali e periferici nominati secondo
le norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti Organici
dell'Ente e del CIAO.
ART. 7
Sono organismi
affiliati: società sportive, circoli culturali, centri
ricreativi e sociali, associazioni di volontariato,
associazioni giovanili che ne facciano domanda e che
rispettino le norme stabilite dall'apposito Regolamento
Organico e dal presente Statuto. L'affiliazione è subordinata
all'accoglimento - entro 60 giorni - della domanda da
parte della Direzione Centrale e al pagamento della
quota annua stabilita dal Comitato Nazionale. In assenza
di un provvedimento di accoglimento della domanda entro
il termine previsto si intende che essa è stata respinta.
Tutti gli organismi affiliati debbono essere retti da
uno Statuto ispirato a principi di democrazia interna
e che preveda la natura elettiva di tutti gli organi
sociali, che devono essere ricoperti da persone che
non abbiano riportato condanne per delitti dolosi e/o
essere stati radiati da parte dell'Ente o dal CONI o
da Federazioni Sportive Nazionali Lo Statuto degli organi
affiliati e le eventuali successive modifiche devono
essere approvati dalla Direzione Centrale dell'Ente.
Gli organismi affiliati cessano di appartenere all'Ente
per:
- recesso;
- mancata riaffiliazione;
- revoca dell'affiliazione per perdita dei requisiti
richiesti per ottenerla;
- inattività durante l'ultimo anno di affiliazione;
- radiazione per gravi infrazioni comminata dagli organi
di giustizia interna.
Non è ammessa alcuna forma di partecipazione temporanea
alla vita associativa. Gli organismi affiliati provvedono
a tesserare i propri associati all'Ente.
ART. 8
Gli organismi
affiliati sono tenuti ad osservare e far osservare ai
propri iscritti, tesserati dell'Ente, lo Statuto e i
Regolamenti Organici, nonchè i deliberati e le decisioni
degli organi dello stesso, comunque secondo le proprie
sfere di competenza. Gli organismi affiliati devono
annualmente provvedere al rinnovo della affiliazione
e al tesseramento all'Ente dei propri iscritti, nei
modi e termini stabiliti dai Regolamenti Organici. Hanno
diritto a:
a) partecipare secondo le norme statutarie ed i regolamenti
alle assemblee;
b) partecipare a tutte le attività promosse, organizzate
e realizzate dall'ente in ogni suo ambito secondo gli
specifici regolamenti. Sono tenuti all'osservanza di
quanto stabilito dal primo comma del presente articolo
tutti i soggetti tesserati all'Ente che, se in possesso
dei requisiti prescritti, hanno diritto di concorrere
alle cariche sociali.
ART. 9
Tutte le cariche
nell'ambito dell'Ente sono onorifiche e gratuite, ad
eccezione delle indennità di carica e di funzione. Le
indennità vengono stabiliti dalla Direzione Centrale.
L’elettorato attivo e passivo nell’ambito delle assemblee
nazionali, ordinarie e straordinarie, spetta solamente
a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti
:
a) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
b) avere la cittadinanza Italiana;
c) non aver riportato condanne per delitto doloso;
d) non essere stati assoggettati, da parte del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano o di una Federazione Sportiva
Nazionale o di un Ente di Promozione Sportiva, o di
altri enti e organismi simili, a squalifica, inibizione
e provvedimenti disciplinari complessivamente superiori
ad un anno;
La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il
venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei
requisiti di cui al presente articolo, comporta l'immediata
decadenza dalla carica.
ART. 10
Sono organi centrali dell’Ente:
1) L'Assemblea Nazionale;
2) Il Comitato Nazionale;
3) Il Presidente del Comitato Nazionale;
4) La Direzione Centrale;
5) Il Presidente dell'Ente;
6) Il Vice Presidente
7) Il Segretario Generale;
8) Il Segretario Amministrativo;
9) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
10) La Commissione di Disciplina;
11) La Commissione D'Appello;
12) L'Ufficio del Procuratore Sociale;
13) Il CIAO;
14) La Conferenza Organizzativa dei Presidenti Regionali;
15) La Commissione Scientifica.
ART. 11
L'Assemblea Nazionale
dei Soci è sovrana e si riunisce in sessione elettiva
ogni quattro anni, in sessione non elettiva ogni due
anni dopo il primo biennio successivo alla sessione
elettiva; l'Assemblea Nazionale ha poteri deliberativi.
L'indizione dell'Assemblea è deliberata dalla Direzione
Centrale ed è convocata dal Presidente dell'Ente, a
mezzo di comunicazione scritta inviata a tutti gli aventi
diritto e deve contenere il luogo e data di svolgimento
e l’ordine del giorno. La convocazione deve avvenire
a mezzo lettera almeno 30 giorni prima del giorno fissato
e la notizia deve essere pubblicata almeno una volta
su un quotidiano a rilevante diffusione. L'Assemblea
Straordinaria, sia elettiva che non, può essere richiesta
da i due terzi della Direzione Centrale o dalla metà
più uno dei componenti il Comitato Nazionale o dalla
metà più uno degli organismi affiliati aventi diritto
a voto. L'Assemblea Straordinaria deve essere indetta
entro 60 giorni successivi alla richiesta e celebrarsi
nei successivi 30. L’Assemblea straordinaria può essere
convocata anche in concomitanza dell'Assemblea Ordinaria.
Sono competenti alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria:
la Direzione Centrale, qualora la richiesta sia avanzata
da i due terzi della stessa; il Comitato Nazionale,
qualora la richiesta sia presentata dalla metà più uno
dei componenti dello stesso; il Presidente, qualora
la richiesta sia avanzata dalla metà più uno degli organismi
affiliati aventi diritto a voto al momento della richiesta.
Partecipano all’Assemblea Nazionale con diritto di voto:
a) il Presidente Nazionale;
b) il Vice Presidente;
c) il Presidente del Comitato Nazionale;
d) i Componenti la Direzione Centrale;
e) i Componenti il Comitato Nazionale;
f) i Presidenti dei Comitati regionali e provinciali;
g) i Presidenti degli Organismi affiliati.
Partecipano all’Assemblea Nazionale senza diritto di
voto:
a) il Presidente Onorario;
b) il Presidente ed i Componenti il Collegio dei Revisori
dei Conti;
c) il Presidente ed i Componenti la Commissione Disciplina;
d) il Presidente e i Componenti la Commissione d’Appello;
e) il Procuratore Sociale e i Componenti l’Ufficio;
f) il Presidente Nazionale del CIAO;
f) i Commissari e i delegati dei Comitati regionali
e provinciali;
g) i Responsabili Nazionali dei settori tecnici.
h) Il Presidente e i componenti la Commissione Scientifica;
i) i componenti la Direzione Nazionale del CIAO.
Tutti i Soci e gli organismi affiliati aventi diritto
di partecipazione con elettorato attivo hanno diritto
ad un voto. La partecipazione con diritto di voto è
riconosciuta agli Organismi affiliati da almeno 24 mesi
continuativi precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea
e purché nel frattempo abbiano svolto effettiva attività
sportiva.
ART. 12
L'Assemblea Nazionale
definisce i programmi e gli orientamenti dell'attività
dell'Ente in relazione alle finalità istituzionali.
L'Assemblea Ordinaria elegge, con votazioni separate
e successive:
a) il Presidente dell'Ente;
b) il Vice Presidente;
c) 11 componenti la Direzione Centrale;
d) il Presidente del Comitato Nazionale;
e) 20 componenti del Comitato Nazionale di cui uno in
rappresentanza degli atleti;
f) il Presidente e 4 componenti del Collegio dei Revisori
dei Conti (2 effettivi e 2 supplenti);
g) il Presidente e 4 componenti la Commissione di Disciplina
(2 effettivi e 2 supplenti);
h) il Presidente e 4 componenti la Commissione D'Appello
(2 effettivi e 2 supplenti).
Vota la relazione relativa la gestione del biennio trascorso
presentata dal Presidente dell'Ente e predisposta unitamente
al Comitato Nazionale, con allegata la relazione del
Collegio dei Revisori dei Conti. Delibera sugli altri
argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea Straordinaria
provvede all'elezione separata e successiva ad integrazione
degli organi sociali ai sensi del presente Statuto.
Delibera sulle proposte di modifica dello Statuto. Delibera
sullo scioglimento dell'Ente. Delibera, infine, sugli
altri argomenti posti all'ordine del giorno. Tutte le
delibere approvate vengono affisse nell’albo della sede
centrale e presso le sedi periferiche dei Comitati Regionali
e/o Provinciali.
Durata delle
cariche
ART. 13
Gli organi dell'Ente
durano in carica quattro anni salvo i casi di decadenza
anticipata.
ART. 14
L'Assemblea Nazionale,
sia ordinaria che straordinaria, si considera validamente
costituita in prima convocazione con la presenza dei
2/3 degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione
con la presenza della metà più uno degli aventi diritto
al voto e delibera con la maggioranza semplice dei presenti,
salvo diverse ipotesi così come previste dal presente
Statuto.
Comitato Nazionale
ART. 15
Il Comitato Nazionale
si compone:
a) dal Presidente del Comitato Nazionale;
b) da due Vice Presidenti eletti tra i membri del Comitato
stesso;
c) dai 18 componenti, di cui uno in rappresentanza degli
atleti, eletti dall'Assemblea Nazionale;
d) dal Presidente dell'Ente;
e) dal Vice Presidente;
f) dai componenti la Direzione Centrale;
Partecipano altresì al Comitato Nazionale senza diritto
di voto: a) il Presidente Onorario;
b) il Presidente della Commissione Scientifica;
c) il Presidente della Conferenza Organizzativa dei
Comitati Regionali;
d) il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori
dei Conti;
e) il Presidente e i componenti la Commissione di Disciplina;
f) il Presidente e i componenti la Commissione d'Appello;
g) il Procuratore Sociale ed i componenti l'ufficio;
h) i responsabili nazionali dei settori tecnici;
i) i Presidenti, i Delegati e i Commissari Regionali;
l) il Presidente Nazionale del CIAO m) il Coordinatore
Nazionale del CIAO;
n) i componenti la Direzione Nazionale del CIAO;
In caso di impedimento del Presidente del Comitato Nazionale
tale funzione sarà assunta dal Vice Presidente con maggiore
anzianità di iscrizione all'Ente.
ART. 16
Il Comitato Nazionale:
- elegge il Presidente Onorario;
- elegge il Procuratore Sociale e i componenti l'ufficio;
- elegge i due Vice Presidenti;
- elegge il Segretario del Comitato Nazionale;
- emana e modifica il Regolamento Organico e tutti i
regolamenti tecnici organizzativi;
- approva il Regolamento Organico del CIAO predisposto
dalla Direzione Nazionale del CIAO;
- approva annualmente il bilancio preventivo e consuntivo
dell'Ente;
- approva i programmi di attività predisposti dalla
Direzione Centrale, in linea con i deliberati dell'Assemblea
Nazionale;
- ratifica i programmi predisposti dalla Direzione Nazionale
del CIAO.
Il Comitato Nazionale è convocato almeno due volte l'anno
in sessione ordinaria o in via straordinaria su richiesta
di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto
al voto. La convocazione fatta mediante lettera raccomandata
A.R. e deve essere inviata almeno 15 giorni prima della
data fissata. Il Comitato Nazionale si considera validamente
costituito in prima convocazione con la partecipazione
dei 4/5 degli aventi diritto al voto, in seconda con
la partecipazione dei 2/3 e delibera con la maggioranza
semplice dei presenti aventi diritto al voto. Nell'ambito
del Comitato Nazionale possono essere nominate delle
Commissioni di studio, anche permanenti, che sono coordinate
dai due Vice Presidenti, secondo le modalità previste
dal Regolamento Organico. Il Segretario del Comitato
Nazionale svolge compiti di segreteria anche nelle commissioni.
ART. 17
Il Presidente
del Comitato Nazionale:
- convoca, almeno due volte l'anno in sessione ordinaria
il Comitato Nazionale;
- dirige e organizza i lavori del Comitato Nazionale.
Dura in carica quattro anni fino alla celebrazione dell'Assemblea
Nazionale Elettiva.
Direzione Centrale
ART. 18
La Direzione
Centrale è composta dal Presidente dell'Ente, dal Vice
Presidente e da 11 componenti, tutti eletti dall'Assemblea
Nazionale. Elegge tra i propri componenti, nella prima
riunione successiva allo svolgimento dell’Assemblea,
il Segretario Amministrativo e il Segretario Generale,
che durano in carica quattro anni fino alla celebrazione
dell’Assemblea Nazionale elettiva. Nomina, su proposta
del Presidente, il Presidente della Commissione Scientifica
e il Presidente della Conferenza Organizzativa dei Presidenti
Regionali. Provvede all'assegnazione degli incarichi
operativi fra i suoi componenti e provvede altresì alla
nomina dei Commissari Straordinari Regionali e Provinciali
e ratifica le nomine dei commissari straordinari comunali,
provinciali e regionali del CIAO proposti e indicati
dalla Direzione Nazionale del CIAO. Delibera in merito
alla affiliazione degli organismi collettivi di cui
all'art. 7 del presente Statuto. Delibera, su proposta
del Segretario Generale, in merito ai rapporti di lavoro
con il personale dipendente e sugli eventuali rapporti
con il personale esterno. Esercita il controllo di legittimità
in merito alla elezione dei componenti gli organi direttivi
degli organismi affiliati, ai fini dell'accertamento
dei requisiti di cui all'art. 7 dello Statuto. Dura
in carica quattro anni fino alla celebrazione dell'Assemblea
Nazionale Elettiva.
ART. 19
Partecipano alla
Direzione Centrale, senza diritto di voto: il Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente della
Commissione di Disciplina, il Presidente del CIAO, il
Presidente della Conferenza Organizzativa dei Presidenti
Regionali, il Presidente della Commissione Scientifica
e il Presidente del Comitato Nazionale. Altresì, nei
casi in cui si renda opportuno, ai fini di consultazione
e audizione, possono partecipare senza diritto di voto,
con convocazione del presidente nazionale, i responsabili
dei vari settori e/o organi dell'Ente.
ART. 20
Compiti precipui
della Direzione Centrale sono l'applicazione delle direttive
e dei deliberati espressi dall'Assemblea Nazionale e
degli indirizzi tracciati dal Comitato Nazionale. La
Direzione Centrale è responsabile della gestione ordinaria
e straordinaria dell’Ente.
ART. 21
La Direzione
Centrale è convocata dal Presidente almeno ogni bimestre,
altresì può essere convocata, in via straordinaria,
su richiesta della maggioranza qualificata dei suoi
componenti. La convocazione è fatta mediante lettera
raccomandata e deve essere inviata almeno 15 giorni
prima della data fissata. La Direzione Centrale si considera
validamente costituita con la partecipazione dei 2/3
degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza
semplice dei presenti.
Presidente
ART. 22
Il Presidente
rappresenta legalmente l'Associazione. Convoca e dirige
la Direzione Centrale , ne firma i deliberati. Convoca
l'Assemblea Nazionale nei modi prescritti dallo Statuto.
Garantisce, tramite il Segretario Generale, la corretta
applicazione dei deliberati presi dagli Organi dell'Ente.
Propone alla Direzione Centrale la nomina dei Commissari
Straordinari degli Organi Periferici. Dura in carica
quattro anni fino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale
Elettiva. In caso di vacanza o impedimento è sostituito
dal Vice Presidente Vicario per un termine non superiore
ai 120 giorni, trascorso tale termine dovrà darsi corso
alla convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria
da convocarsi entro 60 giorni e celebrarsi nei successivi
30. In caso di urgenza e necessità il Presidente esercita
i poteri straordinari della Direzione Centrale anche
in relazione ai provvedimenti di cui all’art. 36, salvo
ratifica che dovrà avvenire, a pena di inefficacia,
nella prima riunione utile della Direzione Centrale.
Vice Presidente
ART. 23
Il Vice Presidente
sostituisce a tutti gli effetti il Presidente nei casi
previsti dal presente Statuto. Opera autonomamente su
delega del Presidente. È eletto dall'Assemblea Nazionale
Elettiva . Dura in carica quattro anni fino alla celebrazione
dell’Assemblea Nazionale elettiva.
Presidente Onorario
ART. 24
Il Comitato Nazionale
elegge il Presidente Onorario dell'Ente che dovrà essere
scelto tra persone che hanno dato lustro ed onore al
mondo dello sport, partecipa all'Assemblea Nazionale,
al Comitato Nazionale e alla Direzione Centrale senza
diritto di voto.
Segretario Generale
ART. 25
Il Segretario
Generale è eletto dalla Direzione Centrale tra i propri
componenti. E' responsabile e garantisce la funzionalità
degli uffici e delle strutture dell'Ente. E' altresì
capo del personale.Propone alla Direzione Centrale,
sentito il Segretario amministrativo per quanto di competanza,
in merito ai compiti a lui affidati. Controfirma e provvede
all'esecuzione delle delibere della Direzione Centrale
ed è responsabile della compilazione dei libri verbali
della Direzione Centrale, nonché della conservazione
dei libri verbali.
Segretario Amministrativo
ART. 26
Il Segretario
Amministrativo è eletto dalla Direzione Centrale tra
i propri componenti. Al Segretario Amministrativo sono
attribuiti in forma congiunta con il Presidente i poteri
per l’amministrazione dei conti e depositi intestati
all'Ente . Di concerto con il Presidente predispone
e redige i bilanci da sottoporre all'approvazione degli
organi competenti e provvede alla successiva comunicazione
ai Soci e agli organismi affiliati. Altresì è responsabile
dell'andamento amministrativo dell'Ente.
Collegio dei Revisori
dei Conti
ART. 27
Il Collegio dei
Revisori dei Conti che si compone di due membri effettivi,
due supplenti e del Presidente del Collegio stesso,
tutti eletti dall'Assemblea Nazionale, esercita il controllo
di legittimità sulla gestione amministrativa dell'Ente,
con poteri di ispezione e controllo. Il Presidente del
Collegio e tutti i membri, effettivi e supplenti debbono
essere iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti. Il
Presidente del Collegio riferisce annualmente al Comitato
Nazionale in merito alla gestione amministrativa dell'Ente.
Il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori
non possono ad alcun titolo ricoprire altre cariche
o assumere incarichi all'interno dell'Ente o di organismi
affiliati. Il Presidente ed i Componenti del Collegio
partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea Nazionale
e al Comitato Nazionale. Il Collegio non viene meno
in caso di decadenza degli altri organi. Dura in carica
quattro anni fino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale
elettiva.
Sostituzione nell'ambito
del Collegio dei Revisori dei Conti
ART. 28
In caso di rinunzia
o di decadenza di uno dei Revisori, subentrano i supplenti
in ordine di età. I nuovi Revisori restano in carica
per quattro anni fino alla prossima Assemblea, la quale
deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e
supplenti necessari per l'integrazione del collegio.
I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica
alla prima Assemblea elettiva. In caso di sostituzione
del Presidente, la Presidenza sarà assunta sino alla
prossima Assemblea, dal Revisore più anziano. Se con
i Revisori supplenti non si completa il collegio dei
Revisori, alla prima riunione del Comitato Nazionale
si provvederà ad integrare il collegio.
Commssione di
Disciplina
ART. 29
La Commissione
di Disciplina si compone di un Presidente e di quattro
membri (2 effettivi e 2 supplenti) tutti eletti dall'Assemblea
Nazionale. E' validamente costituita con la presenza
di tre membri, fra cui il Presidente, delibera a maggioranza
dei presenti, è organo di primo grado ed ha competenza
in ordine alle infrazioni, alle norme statutarie, regolamentari
ed al deliberazioni degli organi dell'Ente. Giudica,
nel rispetto dei principi dei vigenti Codici e dell'Ordinamento
Sportivo, comunque secondo Giustizia ed equità, nel
pieno rispetto del diritto di difesa e con l'obbligo
di comunicazione scritta degli addebiti. Ogni decisione
presa dalla Commissione è, ad istanza di parte, provvisoriamente
esecutiva, salvo quelle inerenti l'espulsione o la sospensione
per un periodo superiore ai 60 giorni. Tutti i provvedimenti
sanzionatori presi dalla Commissione sono ricorribili
dagli interessati, nei modi, tempi e termini previsti
dal Regolamento Organico, alla Commissione d'Appello
entro 30 giorni dalla comunicazione. La Commissione
deve giudicare entro 30 giorni dal deferimento. Per
una sola volta il Presidente della Commissione può posporre
la decisione - per supplemento di istruttoria - fino
ad un termine massimo di 60 giorni. Su richiesta del
Procuratore Sociale, la Commissione può disporre la
sospensione cautelativa dall’attività dell’Ente in pendenza
di un provvedimento disciplinare, per un periodo di
60 giorni. Le decisioni della Commissione sono comunicate
all'interessato e, se definitive, affisse nella sede.
Il Presidente ed i componenti della Commissione di Disciplina
non possono ad alcun titolo rivestire altre cariche
od assumere incarichi dall'Ente o dagli organismi affiliati
. Il Presidente ed i componenti della Commissione di
Disciplina partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea
Nazionale, al Comitato Nazionale ed, il solo Presidente,
alla Direzione Centrale. Dura in carica quattro anni
fino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale elettiva.
La Commissione non decade in caso di decadenza anticipata
degli altri organi dell'Ente.
Commissione d'Appello
ART. 30
La Commissione
D'Appello è composta da un Presidente, due membri effettivi,
due membri supplenti, tutti eletti dall'Assemblea Nazionale.
E' validamente costituita con la presenza di tre membri
fra cui il Presidente e delibera a maggioranza. È organo
di Giustizia di secondo grado. Le decisioni prese dal
Collegio sono comunicate all'interessato ed affisse
nella sede. Il Presidente ed i Componenti la Commissione
D'Appello non possono ad alcun titolo ricoprire altre
cariche od assumere incarichi dall'Ente o da organismi
affiliati. Il Presidente ed i Componenti la Commissione
D'Appello partecipano senza diritto di voto all'Assemblea
Nazionale ed al Comitato Nazionale. Dura in carica quattro
anni fino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale
elettiva. La Commissione non decade in caso di decadenza
anticipata degli altri organi dell'Ente.
Ufficio del Procuratore
Sociale
ART. 31
L'Ufficio del
Procuratore Sociale, è nominato dal Comitato Nazionale,
si compone di un Procuratore Sociale e di due sostituti
che con lui collaborano, tutti esperti in materie giuridiche.
E' titolare dell'azione disciplinare, esplica pertanto
le funzioni di indagine e requirenti dinanzi gli organi
di Giustizia Sociale, secondo le norme dettate dal Regolamento
Organico. Dura in carica quattro anni e comunque fino
alla nuova elezione del Comitato Nazionale eletto dell'Assemblea
Nazionale Elettiva. Non decade in caso di decadenza
anticipata degli altri organi dell'Ente. I componenti
l'ufficio non possono ad alcun titolo ricoprire altre
cariche od assumere incarichi dall'Ente o da organismi
affiliati.
Conferenza Organizzativa
dei Presidenti dei Comitati Regionali
ART.32
È istituita la
Conferenza Organizzativa dei Presidenti Regionali composta
dai Presidenti, Delegati e Commissari dei Comitati Regionali.
Essa è organo di raccordo tra la struttura centrale
e le strutture periferiche dell’Ente ed opera al fine
di promuovere lo sviluppo dell’Ente e delle sue attività
in modo organico ed omogeneo su tutto il territorio.
Il Presidente della Conferenza Organizzativa è nominato
dalla Direzione Centrale: partecipa senza diritto di
voto alle riunioni della Direzione Centrale e del Comitato
Nazionale. La Conferenza formula proposte alla Direzione
Centrale e su indicazioni della Direzione stessa predispone
progetti da attuare a livello regionale e interregionale.
L’assegnazione organizzativa sul territorio nazionale
delle manifestazioni di valenza nazionale e interregionale
viene concordata semestralmente con la Conferenza Organizzativa
dei Presidenti Regionali. La responsabilità organizzativa
di tali manifestazioni è demandata ai Comitati Periferici
i quali operano sotto il controllo della Direzione Centrale.
Commissione Scientifica
ART. 33
E’ istituita
una Commissione Scientifica allo scopo di studiare,
approfondire e sviluppare tutte le tematiche di carattere
tecnico/scientifico per il miglioramento e la salvaguardia
di tutte le attività dell’Ente. La Commissione promuoverà
anche iniziative volte alla divulgazione delle proprie
tesi attraverso convegni, dibattiti, pubblicazioni e
materiale audiovisivo. La Commissione, presieduta da
un Presidente, sarà formata da un massimo di 12 componenti,
tutti particolarmente qualificati nelle ambito delle
varie materie scientifiche. Il Presidente e i componenti
della Commissione Scientifica sono nominati dalla Direzione
Centrale. Il Presidente partecipa, senza, diritto di
voto, alle riunioni della Direzione Centrale e del Comitato
Nazionale.
CIAO
ART. 34
Il CIAO è diretto da organi centrali e periferici così
come indicati nel Regolamento Organico del CIAO, approvato
dal Comitato Nazionale dell'Ente.
Settori Tecnico/Sportivi
ART. 35
Al fine del migliore
sviluppo delle singole discipline sportive sono costituiti
settori tecnico/sportivi diretti da un Responsabile
Nazionale che ne coordina le attività. I responsabili
sono nominati dalla Direzione Centrale che su proposta
dei medesimi, nomina la struttura tecnica/ dirigenziale
del settore. A tali settori è demandata l’organizzazione
tecnica dei Campionati Nazionali di disciplina. Ogni
settore può dotarsi di Responsabili Periferici nominati
dal Presidente dell' organo periferico competente territorialmente,
su proposta del Responsabile Nazionale del settore.
I Responsabili Nazionali di settore partecipano, senza
diritto di voto, al Comitato Nazionale e all’Assemblea
Nazionale.
Organi Periferici
ART. 36
Sono Organi Periferici
dell'Ente: le Assemblea Regionali e Provinciali, i Comitati
Regionali , Provinciali e i Fiduciari Comunali. Gli
Organi Periferici dell'Ente possono essere costituiti
in tutte le Regioni, Province, Stati Esteri e Comuni.
I Comitati Regionali coordinano l'attività degli altri
organi periferici e degli organismi ad esso affiliati
di competenza territoriale, secondo i programmi stabiliti
dal Comitato Nazionale. Si costituiscono: a) Comitati
Provinciali: allorquando nell'ambito del territorio
provinciale siano presenti, da almeno due anni, almeno
5 società sportive o circoli affiliati con diritto al
voto; b) Comitati Regionali: allorquando sul territorio
regionale siano presenti, da almeno 2 anni, almeno 10
società sportive o circoli affiliati con diritto al
voto. Ove per qualsiasi motivo un Comitato Periferico
dovesse decadere per dimissioni del Presidente, la Direzione
Centrale provvede immediatamente alla nomina di un Commissario
che, entro 60 giorni dalla stessa, provvede ad indire
l'Assemblea delle società o circoli operanti nel territorio
di competenza. L'Assemblea deve svolgersi entro i trenta
giorni successivi alla convocazione nei modi e termini
stabiliti dal Regolamento Organico. In caso di presenza
di gravi irregolarità di gestione e/o di accertate gravi
carenze al funzionamento, la Direzione Centrale dispone
lo scioglimento del Comitato stesso destituendo il Presidente
ed i Componenti e nominando immediatamente un Commissario
Straordinario che entro i termini e le modalità indicate
nel precedente comma, provvede ad indire l'Assemblea
delle società o circoli operanti nel territorio di competenza
per il rinnovo degli organi decaduti. Tutti i Comitati
Periferici sono amministrativamente autonomi e devono
annualmente trasmettere il loro bilancio alla Segreteria
Amministrativa Nazionale e, dietro richiesta della stessa,
rendere il conto delle loro entrate. I Presidenti dei
Comitati Periferici hanno la rappresentanza legale del
Comitato e nei confronti dei terzi hanno tutti i poteri
di ordinaria amministrazione e, nei limiti imposti dal
Consiglio Direttivo, di straordinaria amministrazione.
Compiti del Presidente
degli Organi Periferici
ART. 37
Gli Organi Periferici
provvedono nel territorio di competenza: - a promuovere
il raggiungimento delle finalità istituzionali; - ad
attuare i programmi di attività dell'Ente; - a rappresentare
l'Ente presso ogni ente, organismo, amministrazione
pubblica e stati esteri ; nonché verso qualsiente autorità
in ambito sportivo, culturale sociale, artistico, turistico
e del tempo libero.
ART. 38
Il Consiglio
Direttivo del Comitato Periferico sono composti da un
Presidente e da quattro a sei membri tutti eletti nelle
Assemblee periferiche di competenza. Nel consiglio direttivo
del comitato periferico dell'Ente partecipa senza diritto
di voto il Presidente del comitato del CIAO del medesimo
ambito territoriale. Nelle zone dove non esistono le
condizioni per tale elezione la Direzione Centrale può
nominare un proprio delegato. L'Assemblea Periferica
è costituita dagli organismi affiliati aventi diritto
al voto ai sensi degli artt. 7 e 11 dello Statuto. Per
quanto non previsto, si applicano, se compatibili, le
disposizioni che vigono per le Assemblee Nazionali e
le norme del Regolamento Organico. I Presidenti Provinciali
partecipano di diritto alle riunioni del Comitato Regionale
competente per territorio. I Fiduciari Comunali sono
nominati dal Presidente del Comitato Provinciale competente
per territorio. In caso di mancanza del Comitato Provinciale,
sono nominati dal Presidente Regionale. Tali nomine
devono comunque essere approvate dalla Direzione Centrale.
ART. 39
Il patrimonio
dell'Ente è costituito:
- dai beni dell’Ente;
- dalle quote sociali;
- dai proventi del tesseramento;
- dall'eventuale contributo del CONI e di altri enti
pubblici;
- da eventuali donazioni o lasciti.
Le quote e/o i contributi associativi non possono essere
trasferiti o rivalutati. L’Ente si impegna a non distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserva o capitale, durante la vita associativa
salvo che la destinazione o la distribuzione non sia
imposta dalla legge. L’esercizio sociale finanziario
si chiude il 31 dicembre di ogni anno e verrà redatto
e approvato un rendiconto economico e patrimoniale.
ART. 40
L'Associazione
può essere sciolta solo con deliberazione dell'Assemblea
Nazionale in sessione straordinaria appositamente convocata
su richiesta di almeno 4/5 degli organismi affiliati
aventi diritto al voto. Tale Assemblea si considera
validamente costituita con la presenza di almeno 4/5
degli organismi affiliati aventi diritto al voto, sia
in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione
della richiesta di scioglimento è necessaria la maggioranza
di 4/5 dei voti spettanti a tutti gli affiliati aventi
diritto al voto e che in tale ipotesi disporranno di
un solo voto. L'Assemblea straordinaria, in caso di
scioglimento, è obbligata a devolvere il patrimonio
sociale ad altra associazione con finalità analoghe,
o ai fini di pubblica utilità sentito l’organismo di
controllo di cui all’articolo 3 comma 190, legge 23-12-1996
n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 41
L'anno sportivo
ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto dell'anno
successivo.
ART. 42
Tutti i segni
distintivi dell'Ente sono caratterizzati dai colori
bianco, rosso, verde e azzurro, e dalla scritta ALLEANZA
SPORTIVA ITALIANA e/od dall’acronimo A.S.I. E' comunque
demandata alla Direzione Centrale la scelta di logotipi
o disegni che rappresentino e caratterizzino l'Ente.
Per il CIAO, il simbolo è costituito dalla sigla CIAO
preceduta dall’acronimo ASI sull’immagine del sole e
della luna.
ART. 43
E' incompatibile
la qualifica di socio affiliato all'Ente con l'assunzione
della stessa qualifica presso altri Enti che svolgono
attività analoga a quella dell'Ente, fatti salvi i soci
ad honorem. La carica di Presidente dell'Ente è incompatibile
con qualsiasi altra carica od incarico nell'ambito dell'Ente
stessa o di organismi affiliati. Oltre alle incompatibilità
previste dagli artt. 27, 29, 30 e 31, la qualifica di
componente degli Organi Centrali è incompatibile con
qualsiasi altro incarico ordinario e carica sociale
elettiva centrale e periferica; sono altresì incompatibili
tra loro tutti gli incarichi ordinari e le cariche elettive
periferiche. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi
motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è
tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte,
entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa.
In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica
decadenza dalla carica assunta anteriormente.
ART. 44
Tutti gli organi
collegiali centrali e periferici decadono quando, a
qualsiasi titolo, venga meno la metà più uno dei componenti
gli organi stessi. In tali casi il Presidente dell'Ente,
o in Sua vacanza il Vice Presidente, devono, entro 60
giorni dal verificarsi dell'evento comportante la decadenza,
indire l'Assemblea Nazionale straordinaria, che dovrà
essere celebrata entro i successivi 30 giorni e provvederà
ad eleggere tutti i componenti dell'organo decaduto.
In ogni caso di dimissioni, decadenza, non accettazione
della carica o altro motivo di cessazione dalla carica
stessa di singoli componenti gli organi collegiali in
numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero
organo, l'integrazione viene effettuata nella prima
Assemblea utile. Qualora sia compromessa la funzionalità
dell'organo, si provvederà all'integrazione con un'Assemblea
Straordinaria, nei termini di cui al precedente comma.
Tutti i componenti degli organi centrali e periferici
decadono quando, senza motivata ragione, sono assenti
per tre volte consecutive dalle riunioni degli organi
suddetti. Tali organi sono reintegrati, salvo i casi
di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, alla prima
Assemblea utile. In caso di dimissioni o comunque venir
meno del Presidente del Comitato Nazionale, il Presidente
dell'Ente provvede, nei termini di cui al comma precedente,
ad indire e far celebrare l'Assemblea Nazionale Straordinaria
per la nomina resasi vacante. Le funzioni attribuite
al Presidente del Comitato Nazionale sono, per l'ordinaria
amministrazione, assunte dal membro più anziano fra
quelli eletti al Comitato Nazionale. In caso di dimissioni
o comunque venir meno del Presidente dell'Ente, il Vice
Presidente provvederà, nel termine di sessanta giorni,
ad indire l'Assemblea Straordinaria che dovrà essere
celebrata entro i successivi trenta per la nomina della
carica resasi vacante. Al Vice Presidente spetteranno,
sino alla celebrazione dell'Assemblea, le funzioni relative
all'ordinaria amministrazione attribuite al Presidente.
La mancata approvazione della relazione relativa alla
gestione del biennio trascorso comporta la decadenza
di tutti gli organi centrali, eccezion fatta per quelli
di disciplina e per il Collegio dei Revisori dei Conti,
solo nell'ipotesi in cui la relativa deliberazione sia
stata assunta con la metà più uno dei voti spettanti
a tutti gli affiliati. Gli organi decaduti devono rimanere
in prorogatio per la sola ordinaria amministrazione.
Il Presidente dell'Ente deve provvedere entro 60 giorni
dall'evento, alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria
che deve celebrarsi entro i successivi trenta giorni
per il rinnovo degli organi decaduti.
ART. 45
Il tesseramento
quale socio dell'Ente cessa:
a) nei casi previsti dal Regolamento Organico;
b) per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o
per la perdita della qualifica che ha determinato il
tesseramento medesimo;
c) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata
dai competenti organi di giustizia;
d) per il verificarsi di uno dei casi previsti dall'art.7.
ART. 46
Lo Statuto dell'Ente
può essere modificato solo da un'Assemblea Straordinaria
appositamente convocata. Le proposte di modifica devono
essere presentate al Comitato Nazionale da almeno la
metà più uno degli affiliati. Il Comitato Nazionale,
verificata la ritualità della richiesta, indice entro
sessanta giorni l'Assemblea Straordinaria, che deve
tenersi entro i successivi trenta. Il Comitato Nazionale
può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea
Nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le
modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre
all'Assemblea stessa. Il Consiglio Nazionale, nell'indire
l'Assemblea Straordinaria sia su propria iniziativa
che su richiesta degli affiliati, deve riportare integralmente
nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello
Statuto. Qualora a breve scadenza sia prevista l'Assemblea
Ordinaria biennale, le modifiche potranno essere sottoposte
alla stessa che dovrà, all'uopo, prevedere una parte
straordinaria. Per l'approvazione delle proposte suddette
occorrono i 2/3 dei voti presenti in Assemblea.
ART. 47
Per l'attuazione
del presente Statuto, il Comitato Nazionale provvede
all'emanazione del Regolamento Organico e di altri regolamenti
relativi a settori particolari.
ART. 48
Gli affiliati
ed i tesserati si impegnano a rimettere ad un giudizio
arbitrale la risoluzione di tutte le controversie che
potranno insorgere, tra gli stessi o con gli organi
dell'Ente, per qualsivoglia fatto o causa che, pur non
rientrando nella competenza degli organi di Giustizia
Sociale, siano concernenti l'attività espletata nell'ambito
dell'Ente stesso. Il Collegio arbitrale sarà composto
da due membri scelti da ciascuna delle parti e da un
Presidente nominato su indicazione congiunta dei due
arbitri o, in caso di disaccordo, dalla Commissione
di Disciplina che provvederà anche alla nomina dell'arbitro
quando una delle parti sia inadempiente in tal senso
Gli arbitri giudicheranno secondo principi di equità
e secondo le norme previste dal Regolamento Organico;
il loro lodo sarà inappellabile. Il lodo dovrà essere
emesso e depositato presso la sede sociale entro 30
giorni dalla nomina del Presidente e ne dovrà essere
data tempestiva comunicazione alle parti interessate
per la relativa esecuzione.
ART. 49
Coloro che intendono
rivestire cariche sociali elettive debbono porre la
propria formale candidatura, elencando specificatamente
le cariche per le quali intendono candidarsi, nei termini
e secondo le procedure di cui al Regolamento Organico.
ART. 50
I libri dell’Ente
sono visibili dai Soci e dagli organismi affiliati che
ne facciano motivata istanza. Le copie richieste sono
fatte dagli uffici dell’Ente a spese del richiedente.
Norma transitoria
ART. 51
In attesa dell’emanazione
del Regolamento Organico del CIAO, così come previsto
dall’art. 34 del Statuto, la 4^ Assemblea Nazionale
Straordinaria dell’Ente, in via straordinaria elegge
il Presidente Nazionale del CIAO.
ART. 52
Il presente Statuto
e il Regolamento Organico, per quanto di competenza,
vanno sottoposti all'approvazione del CONI.
REGOLAMENTO ORGANICO
(con modifiche approvate dal Comitato
Nazionale il 16 dicembre 2000)
Soci ed organismi affiliati
CAPO I -Soci Ordinari
ART. 1 I tesserati.
I soci ordinari, dirigenti centrali e/o periferici, eletti
o nominati, devono essere tesserati all’Ente attraverso
le strutture preposte, secondo le modalità stabilite dalla
Direzione Centrale. Tutti i dati dei tesserati sono utilizzati
dall'Ente esclusivamente per il perseguimento dei propri
scopi statutari.
CAPO II - Organismi Affiliati
ART. 2 L'affiliazione
Tutti gli organismi che intendono affiliarsi all’Ente
devono presentare domanda scritta redatta sugli appositi
moduli, provvedendo al pagamento delle quote stabilite
sia per l’ affiliazione che per il tesseramento e allegando
la seguente documentazione:
a) copia dell’atto costitutivo (solo per le società di
prima affiliazione);
b) copia dello statuto sociale (solo per le società di
prima affiliazione);
c) elenco richiesta tesseramento di almeno 10 (dieci)
tra atleti, tecnici, dirigenti, soci, ecc.
Le domande di affiliazione devono essere presentate al
Comitato Provinciale dell’Ente competente per territorio
che, dopo aver effettuato controllo sommario sulla regolarità
della domanda, provvede ad inoltrare il modulo di affiliazione
al competente Comitato Regionale, trattenendo copia dell’atto
costitutivo e dello statuto.
Il Comitato Regionale constatata la regolarità della domanda,
vidimato il modulo di richiesta di affiliazione, lo invia
alla Segreteria Generale dell’Ente, Ufficio Affiliazione
e Tesseramenti. Il Presidente Nazionale, in attesa della
ratifica della domanda da parte della Direzione Centrale,
può accettare – in via provvisoria - l’affiliazione provvedendo
a comunicarla al Comitato Regionale competente che deve
trasmetterla al Comitato Provinciale che ne darà comunicazione
alla Società interessata. In caso di reiezione della domanda
da parte della Direzione Centrale, il provvedimento motivato
di rigetto, deve essere comunicato al Comitato Regionale
competente che è tenuto a trasmettere la decisione al
Comitato Provinciale, che ne dà comunicazione alla Società
interessata.
Qualora il Comitato Provinciale o quello Regionale non
ritenga di dover accettare una domanda di affiliazione,
deve comunque trasmetterla alla Direzione Centrale con
parere motivato, affinché la Direzione stessa possa confermare
o meno quanto stabilito dall’Organo periferico.
Le Società Sportive sono tenute a segnalare eventuali
affiliazioni a Federazioni Sportive riconosciute dal CONI.
Al termine dell'anno sportivo la Segreteria Generale può
effettuare dei controlli a campione sul tesseramento dei
soci, come stabilito al punto C del presente articolo.
Qualora dovessero essere riscontrate delle irregolarità
la Segreteria Generale propone alla Direzione Centrale
la revoca dell'affiliazione.
La sede sociale e il recapito telefonico di un Organismo
affiliato non possono coincidere con quelli di un Comitato
Provinciale o di un Comitato Regionale dell'Ente, né con
quello di più di due altri organismi affiliati.
I dirigenti sociali non possono essere inseriti nel consiglio
direttivo di più di tre organismi affiliati.
La Segreteria Generale può richiedere ai competenti Comitati
periferici tutti gli atti relativi all'affiliazione di
uno o più organismi affiliati. Il mancato invio entro
15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta di
detti atti, può comportare la revoca dell'affiliazione
dell'organismo da parte della Direzione Centrale.
Lo Statuto sociale degli organismi affiliati deve essenzialmente
prevedere l'assenza di fine di lucro, fatte salve le esigenze
relative all'accesso ai mutui del Credito Sportivo, e
deve essere ispirato a principi democratici e di pari
opportunità, ai sensi del D.Lgs. 460/9.
Qualora una società affiliata svolga delle attività commerciali
esse debbono avere esclusivo carattere strumentale.
ART.3 Il tesseramento
Gli organismi affiliati sono tenuti a tesserare gli iscritti
(soci, dirigenti, tecnici ed atleti), utilizzando gli
appositi moduli e pagando la quota annuale stabilita dalla
Direzione Centrale.
Le richieste di tesseramento debbono essere inoltrate
al Comitato Provinciale che, secondo le norme stabilite
dalla Segreteria Generale, provvede ad inoltrare la richiesta
ed alla successiva consegna delle tessere.
La tessera ha validità per l’anno sportivo cui si riferisce
e comprende la copertura assicurativa per gli eventuali
infortuni occorsi durante lo svolgimento delle attività
previste dal contratto tra l’Ente e la compagnia assicuratrice,
comunque nei limiti dei massimali assicurati. I Presidenti
delle società affiliate sono tenuti a dar cognizione a
tutti i tesserati del contratto di assicurazione.
ART.4 Rinnovo affiliazioni
Le procedure relative ai rinnovi sono uguali a quelle
previste dagli art. 2 e 3 del presente R.O
Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto la mancata riaffiliazione
è motivo di decadenza dall’Ente.
Ai fini del mantenimento dell’affiliazione all’Ente, qualora
un organismo, nel corso dell’anno sportivo, effettui cambiamento
di denominazione o modifichi il proprio statuto, deve
darne comunicazione al Comitato Provinciale di competenza,
trasmettendo copia dell’atto da cui discende tale decisione.
Detta variazione deve essere comunicata a tutti gli organismi
competenti con le modalità di cui all’art.2.
ART. 5 Quote
Ogni organismo deve versare la quota stabilita dal Comitato
Nazionale sia per l’affiliazione che per il tesseramento
individuale.
Le quote incassate dai comitati periferici vengono, anche
parzialmente, dagli stessi trattenute a titolo di anticipazione
contributo.
ART. 6 Contribuzioni
L’Ente contribuisce , nei limiti delle sue disponibilità,
all’attività ordinaria degli organismi affiliati, assistendoli
anche tecnicamente e organizzativamente attraverso le
strutture periferiche.
Organi
Statutari
CAPO I - Organi Centrali
Sezione 1 – Assemblea Nazionale
ART. 7 Convocazione ed ordine del giorno
La Direzione Centrale delibera l’indizione dell’Assemblea
Nazionale ordinaria, almeno 60 giorni prima della data
di celebrazione, stabilendo altresì l’ordine del giorno.
Il Presidente dell’Ente convoca l’Assemblea inviando,
almeno 30 giorni prima della celebrazione della stessa,
comunicazione a tutti gli aventi diritto a partecipare
con allegato l’elenco degli aventi diritto a voto.
Ciascun affiliato può presentare ricorso avverso la sua
esclusione dall’Assemblea Nazionale presentando reclamo,
tramite la Segreteria Generale che ne accusa ricevuta,
alla Commissione Verifica Poteri, almeno dieci giorni
prima della data fissata per l’Assemblea Nazionale. La
decisione della Commissione, che deve essere comunicata
almeno 48 ore prima dell’Assemblea, è definitiva.
Ciascun partecipante, avente diritto a voto, può far pervenire
alla Direzione Centrale, tramite la Segreteria Generale,
10 giorni prima della data dell’Assemblea, proposte di
argomenti da inserire all’ordine del giorno.
La competenza a decidere sull’inserimento degli argomenti
spetta alla Direzione Centrale, l’eventuale modifica dell’ordine
del giorno sarà comunicata ai partecipanti all’apertura
dei lavori assembleari.
ART. 8 Svolgimento dei lavori
L’ordine dei lavori dell’Assemblea Nazionale ordinaria
elettiva è il seguente:
a. elezione ufficio di presidenza;
b. saluto personalità;
c. elezione commissione per lo scrutinio;
d. elezione commissione per la mozione;
e. relazione presidente;
f. relazione collegio dei revisori dei conti,
g. discussione generale;
h. votazione della relazione del Presidente;
i. votazione sulla mozione,
j. elezione organi centrali;
k. scrutinio;
l. proclamazione degli eletti.
L’ordine dei lavori dell’Assemblea Straordinaria viene
stabilito dalla Direzione Centrale a seconda delle necessità.
I partecipanti che intendono intervenire nei dibattiti,
devono iscriversi a parlare presso l’Ufficio di Presidenza,
che a suo insindacabile giudizio, preventivamente, stabilisce
la durata degli interventi, altresì stabilisce l’ordine
degli stessi.
La presidenza dell’Assemblea può intervenire in ogni momento
per regolare l’ordine dei lavori e, solo in caso di estrema
necessità, sospendere gli stessi e togliere la parola
agli intervenienti.
ART. 9 Uffici dell'Assemblea
Gli Uffici dell’Assemblea sono:
a. Presidenza
L’Assemblea alla apertura dei lavori elegge, su proposta
del Presidente dell’Ente, l’Ufficio di Presidenza composto
da tre membri, di cui un Presidente ed un Segretario.
I componenti l’ufficio di Presidenza dirigono a turno
e secondo necessità i lavori assembleari, in base alle
norme stabilite dal presente R.O.
Il Presidente proclama il risultato di ogni singola delibera
e/o votazione.
Il Segretario registra gli atti dell’Assemblea redigendo
apposito verbale. In caso di necessità, l’Ufficio di Presidenza
può nominare questori, preposti al mantenimento dell’ordine
dell’Assemblea.
b. Segreteria
La Segreteria è composta dal Segretario Generale dell’Ente
e da tre membri nominati dalla Direzione Centrale. Viene
insediata sessanta giorni prima della celebrazione della
Assemblea. La Segreteria provvede al servizio logistico/organizzativo.
E’ depositaria di tutti gli atti della Assemblea. Assolve
a tutte le funzioni specificamente attribuite dal presente
R.O.
c. Commissione verifica
poteri
La Commissione verifica poteri è composta di tre membri
nominati dalla Direzione Centrale, si insedia sessanta
giorni prima della celebrazione dell’Assemblea ed elegge,
nel suo ambito, un Presidente. Decide a maggioranza sulle
questioni ad essa demandate.
Nella fase preassembleare, controlla la regolarità della
documentazione relativa agli aventi diritto a partecipare
all’Assemblea, decidendo almeno 48 ore prima della celebrazione
della Assemblea sui ricorsi di cui all’art.7 del presente
R.O.
In sede assembleare, prima dell’apertura dei lavori, verifica
l’identità dei partecipanti, nonchè il titolo degli stessi
a partecipare, rilascia la tessera personale di riconoscimento.
Comunica all’Assemblea i dati delle presenze e redige
apposito verbale, indicante il quorum
d. Commissione per la mozione
Le mozioni sia di carattere generale che specifico, se
approvate, impegnano gli organi dell’Ente alla loro osservanza.
La Commissione per la mozione è composta di tre membri
eletti dall’Assemblea tra i partecipanti aventi diritto
al voto, su proposta della Presidenza.
Può proporre all’Assemblea di votare le singole mozioni
o riunire più mozioni, consimili o, comunque redigere
un documento che riassuma i singoli elaborati.
Le mozioni sia di carattere generale che specifico, se
approvate, impegnano gli organi dell’Ente alla loro osservanza.
Le mozioni a carattere generale e/o particolare possono
essere presentate all’Ufficio di Presidenza sottoscritte
da un minimo di 20 aventi diritto al voto, sino al termine
della discussione generale, e possono essere illustrate
da uno dei presentatori.
e. Commissione per lo scrutinio
La Commissione è composta da almeno cinque membri eletti
dall’Assemblea tra i partecipanti aventi diritto a voto
ed ha il compito di dirigere e controllare il regolare
svolgimento di tutte le operazioni elettorali.
Le deliberazioni della Commissione per lo scrutinio sono
inappellabili ed impegnano l’Assemblea. Le operazioni
di scrutinio sono pubbliche.
ART. 10 Composizione e presentazione
liste elettorali
Tutti coloro che intendono rivestire cariche sociali elettive,
qualora ne ricorrano i presupposti, devono presentare
la loro candidatura nell’ambito di una lista elettorale.
Ogni lista deve contenere il nome ed il cognome del candidato,
con la specifica indicazione della carica cui concorre.
Ogni lista, che deve comprendere tanti candidati quanti
sono i membri dell’organo da eleggere, deve essere sottoscritta
da almeno cento voti assembleari rappresentati da non
meno di cinquanta partecipanti con diritto al voto.
Le liste devono essere presentate presso la Segreteria
Generale dell’Assemblea, nel luogo di svolgimento della
stessa, fino alle ore 18.00 del giorno precedente l’inizio
dei lavori.
Per l’elezione degli organi centrali vale il sistema maggioritario
puro per liste bloccate, quindi alla lista che otterrà
la maggioranza relativa sarà assegnato un numero di seggi
pari alla totalità dei componenti dell’organo da eleggere.
Le votazioni possono avvenire:
a) per acclamazione;
b) per appello nominale; a) a scrutinio segreto.
Le votazioni per gli organi centrali devono avvenire a
scrutinio segreto.
ART. 11 Seggi elettorali ed operazioni di voto
Prima dell’inizio delle operazioni di voto la Commissione
per lo scrutinio si costituisce in seggio elettorale eleggendo
tra i propri membri un Presidente.
Il verbale dello svolgimento e dei risultati delle elezioni
viene sottoscritto da tutti i suoi componenti e deve essere
consegnato alla Presidenza per essere inserito tra gli
atti ufficiali dell’Assemblea.
Per l’esercizio di voto i partecipanti debbono farsi riconoscere
dalla commissione del seggio mediante presentazione della
tessera personale di partecipazione all’assemblea e di
un documento di riconoscimento valido.
ART. 12 Limiti alla rappresentanza - Deleghe
Ciascun organismo sarà rappresentato dal Presidente ,
il quale potrà delegare in propria vece, uno dei membri
del Consiglio Direttivo risultante dall’ultima domanda
di affiliazione all’Ente.
La delega può essere conferita, oltre ai casi del primo
comma, solamente ad altro aderente all’Associazione, sia
Presidente di Società che Dirigente Nazionale o periferico,
purché non sia membro della Direzione Centrale, Revisore
dei Conti o dipendente dell’Ente e che abbia già acquisito
il diritto a voto.
Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due
deleghe. Le deleghe possono essere conferite soltanto
all’interno della propria regione.
Sezione 2 – Altri Organi Centrali
ART.13 Commisioni di studio
Il Comitato Nazionale, a seconda degli interessi e delle
necessità dell’Ente può nominare Commissioni di Studio,
sia temporanee che permanenti.
Dette commissioni sono formate da componenti il Comitato
stesso. Tali organismi sono diretti da un Presidente eletto
tra i commissari componenti la Direzione Centrale, su
proposta del Presidente del Comitato Nazionale.
Ai due Vice Presidenti il Comitato Nazionale, è demandata
la verifica del funzionamento delle commissioni.
Per le commissioni temporanee, viene preventivamente indicato
il termine di vigenza entro il quale la commissione deve
presentare un elaborato conclusivo da far pervenire al
Presidente del Comitato Nazionale.
ART. 14 Conferenza organizzativa dei comitati
regionali
Su proposta del Presidente la Conferenza elegge nel proprio
ambito un Vice Presidente con compiti di collaborazione,
altresì elegge sempre nel proprio ambito, un segretario
cui è demandato il compito di verbalizzare i lavori della
conferenza.
Il Presidente della Conferenza indice le riunioni della
stessa cui può invitare a partecipare i responsabili dei
settori tecnico sportivi nonchè delle commissioni di studio
e quanti altri siano utili allo svolgimento dei lavori.
La Conferenza Organizzativa dei Presidenti dei Comitati
Regionali coordina le attività periferiche dando gli indirizzi
programmatici, stimolando lo sviluppo e la ricerca in
ogni regione di mezzi e delle priorità organizzative dell’Ente.
ART.15 Settori tecnico sportivi e settori di servizio
Il Comitato Nazionale regolamenta il funzionamento dei
Settori Tecnico Sportivi e dei Settori di Servizio attraverso
l’emanazione del regolamento di settore, che deve essere
predisposto dal Responsabile del settore stesso.
Entro il 15 Ottobre di ogni anno i Responsabili dei Settori
Tecnico Sportivi e dei Settori di Servizio sono tenuti
ad inviare alla Segreteria Generale una relazione sull’attività
svolta nella stagione sportiva precedente e su quella
programmata per la stagione in corso.
Qualora i Settori Tecnico Sportivi e i Settori di Servizio
abbiano a disposizione una dotazione di fondi, stabilita
dalla Direzione Centrale, devono dopo avere ricevuto comunicazione
dell’attribuzione, provvedere ad inviare un bilancio preventivo
alla Segreteria Amministrativa e successivamente, darne
rendiconto secondo le modalità stabilite dalla Segreteria
Amministrativa stessa.
CAPO II - Organi periferici
ART. 16 Assemblee dei Comitati periferici
I comitati periferici si riuniscono in assemblea ordinaria
elettiva alla fine di ogni quadriennio per l’elezione
del Presidente e dei componenti del comitato, in assemblea
ordinaria non elettiva ogni due anni.
Le assemblee ordinarie dei Comitati Provinciali e Regionali
devono rispettivamente precedere di sessanta e trenta
giorni la data di svolgimento dell’Assemblea Nazionale
ordinaria.
Il delegato periferico, nelle ipotesi di cui all’art.
36 dello statuto, constatato il raggiungimento delle numero
minimo di società affiliate per la costituzione dell’organismo
periferico, deve provvedere entro trenta giorni alla convocazione
dell’Assemblea Ordinaria elettiva, da celebrarsi trascorsi
trenta giorni dalla convocazione, comunque non oltre il
quarantesimo giorno.
Qualora il delegato non provveda, nei termini sopramenzionati,
alla convocazione dell'Assemblea elettiva del Comitato,
tale inadempienza è motivo valido per la nomina, da parte
della Direzione Centrale, di un Commissario.
Le Assemblee elettive dei Comitati periferici, che si
svolgono dopo l'effettuazione dell'Assemblea Nazionale
Elettiva, hanno validità fino alla successiva Assemblea
Nazionale Elettiva.
I diritti di elettorato attivo e passivo sono regolati
dall’art.6 e 7 dello statuto.
Il Presidente del Comitato Regionale competente per territorio,
presiede le assemblee provinciali.
Le Assemblee dei comitati Regionali, il cui calendario
deve essere concordato nell’ambito della Conferenza Organizzativa
dei Presidenti dei Comitati Regionali, sono presiedute
dal Presidente o Vice Presidente Nazionale, o in loro
vece, da un membro della Direzione Centrale all’uopo designato.
A tutte le Assemblee periferiche partecipano con diritto
di voto i dirigenti Nazionali dell’Ente residenti nel
territorio.
Alle Assemblee Regionali partecipano con diritto di voto
i presidenti dei comitati provinciali.
Alle Assemblee periferiche, per quanto compatibili, si
applicano le norme di cui all’art.11 dello statuto.
La convocazione delle Assemblee, da inviarsi almeno trenta
giorni prima della data di celebrazione, viene effettuata
dal presidente o dal delegato o commissario, tramite lettera
ordinaria o tramite fax, contenente data, ora e luogo
di svolgimento, nonchè ordine del giorno dell’Assemblea,
altresì deve essere accluso l’elenco degli organismi affiliati,
partecipanti con diritto di voto, elenco redatta dalla
segreteria generale.
Le Assemblee Provinciali e Regionali, devono considerarsi
validamente costituite con la presenza della metà più
uno degli aventi diritto al voto.
Il Presidente del comitato periferico o il delegato o
commissario, provvederà precedentemente all’Assemblea
a nominare la commissione per l’Assemblea, composta di
tre membri, che svolge funzioni di verifica poteri e scrutinio.
Il Presidente del comitato periferico eletto, provvederà
a rimettere alla Segreteria Generale, entro sette giorni
dall’Assemblea, gli atti della stessa, per la presa d’atto
da parte della Direzione Centrale.
ART. 17 Comitati periferici
Il Consiglio Direttivo del Comitato Periferico è composto
dal Presidente e da quattro a sei membri eletti dall’Assemblea.
Tale numero, che varia a seconda della consistenza numerico/organizzativa,
viene stabilito dalla Direzione Centrale. Partecipano,
con voto consultivo, ai Consigli Direttivi dei Comitati
Regionali il Coordinatore Regionale del CIAO e i Presidenti
Provinciali dell’ASI. Fra i propri componenti, il Consiglio
Direttivo del comitato periferico elegge un Vice Presidente
ed un Segretario Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo del comitato periferico , a pena
di decadenza , deve riunirsi almeno tre volte l’anno su
convocazione del Presidente, altresì può essere convocato
straordinariamente dalla metà più uno dei membri eletti.
Altresì possono partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo del comitato periferico i dirigenti nazionali
residenti nel territorio, nonché il Presidente, il Vice
Presidente, il Segretario Generale e il Segretario Amministrativo
dell’Ente. Gli organismi affiliati debbono informare i
Comitati Provinciali di riferimento circa le attività
svolte e le iniziative in programma.
Entro il 15 ottobre di ogni anno, i Comitati Regionali
sono tenuti a presentare alla segreteria Generale una
relazione annuale sull’attività svolta nell’anno sportivo
precedente.
I Comitati Regionali devono richiedere ai Comitati Provinciali
di loro competenza, che sono obbligati a presentarla,
una relazione annuale sull’attività svolta.
Nelle relazioni si deve tenere conto anche dell’attività
svolta dagli organismi affiliati nel territorio.
Per quanto concerne il coordinamento delle attività dei
Comitati Regionali a ciò presiede la Conferenza Organizzativa
dei Comitati Regionali.
ART. 18 Fiduciari Comunali, Circoscrizionali e
di QuartiereIl Presidente del Comitato Provinciale
, per una migliore funzionalità e presenza sul territorio,
può nominare Fiduciari Comunali, Fiduciari Circoscrizionali
e fiduciari di quartiere. Detti dirigenti debbono operare
secondo le direttive stabilite dal Comitato stesso. Con
il rinnovo delle cariche provinciali anche quelle comunali,
circoscrizionali e di quartiere, debbono essere rinnovate.
ART. 19 Gestione amministrativa
Gli organi periferici si avvalgono delle entrate determinate
dai contributi dei soci, di privati e di enti pubblici,
dall’organizzazione di manifestazioni sportive e da ogni
altra entrata che possa contribuire all’attivo sociale.
Al termine di ogni anno il Presidente del Comitato deve
compilare un rendiconto che deve essere approvato dal
Comitato stesso. Il rendiconto amministrativo deve essere
inviato alla Segreteria Amministrativa entro il 28 febbraio
di ogni anno.
I rendiconti debbono anche essere sottoposti all’approvazione
delle Assemblee ordinarie periferiche relativamente al
biennio precedente.
I documenti giustificativi delle spese effettuate dal
Comitato periferico devono essere opportunamente conservati
agli atti del Comitato stesso per almeno cinque anni e,
qualora ne venga fatta richiesta, messi a disposizione
del Segretario Amministrativo.
Strutture operative
ART 20. Segreteria Generale e Segreteria Amministrativa
La struttura operativa dell’ente è costituita da: a. Segreteria Generale, articolata nei
seguenti uffici:
a.1 – Segreteria;
a.2 – Affiliazioni e tesseramento;
a.3 – Tecnico-organizzativo;
a.4 – Stampa e comunicazione;
a.5 – Promozione e propaganda;
a.6 – Legale;
a.7 – Centro Studi e Progetti;
a.8 – Organizzazione periferica. b. Segreteria Amministrativa, articolata
nei seguenti uffici:
b.1 – contabilità;
b.2 – patrimonio;
b.3 - bilancio.
La Segreteria Generale è alle dipendenze del Segretario
Generale, la Segreteria Amministrativa è alle dipendenze
del Segretario Amministrativo.
L’operatività dei settori tecnici è assicurata dall’ufficio
tecnico-organizzativo, mentre quella del procuratore sociale
è assicurata dall’ufficio legale.
Controversie e sanzioni disciplinari
ART. 21 Norme procedurali
Per le controversie tra tesserati dell’Ente, i medesimi
e gli organi dell’Ente, la Commissione di disciplina decide
su ricorso di una delle parti. Il ricorso deve essere
proposto con raccomandata a.r. indirizzata al Procuratore
Sociale che, dopo aver effettuato la comunicazione ai
controinteressati, provvederà ad espletare l’istruttoria
con la richiesta e l’acquisizione della documentazione
di base.
La fase istruttoria deve essere conclusa entro 30 giorni
dal ricevimento del ricorso e pertanto il ricorrente ed
il controinteressato devono rispondere alle richieste
istruttorie entro 5 giorni dalla notifica della richiesta
stessa.
La trasmissione alla Commissione disciplina del fascicolo,
eventualmente integrato con i successivi elementi di istruttoria,
viene effettuata dall’ufficio del Procuratore Sociale
nei termini previsti dal comma precedente con contemporanea
notifica per raccomandata a.r. agli interessati.
Le parti interessate hanno facoltà di presentare memorie
difensive, articolare prove e richiedere copia degli atti
del giudizio, nonché di essere sentiti in sede dibattimentale
ed ivi farsi assistere da persona munita di apposita delega.
Per la fase istruttoria, atti difensivi e prove devono
essere prodotti entro gli stessi termini di risposta alle
richieste istruttorie.
Per la fase dibattimentale, la cui data udienza deve essere
tempestivamente loro notificata:
a) ciascuna parte interessata deve produrre con deposito
presso Ufficio del Procuratore Sociale, e portare a conoscenza
delle controparti mediante raccomandata a.r. i propri
atti difensivi 10 giorni prima della data fissata per
il giudizio; in questa sede ciascun controinteressato
può produrre repliche;
b) l’incolpato deve effettuare il deposito degli atti
difensivi 5 giorni prima della data fissata per il giudizio.
L’Organo Giudicante può disporre l’audizione delle parti,
degli incolpati e dei testi.
Nel caso in cui il Procuratore Sociale riscontrasse precisi
elementi di non luogo a procedere, può emanare un provvedimento
istruttorio di proscioglimento sulla base delle risultanze
della fase istruttoria.
ART. 22 Fase d'appello procedimenti disciplinari
La decisione della Commissione di disciplina, corredata
dalla motivazione, deve essere rimessa in copia, a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza
indugio all’Ufficio del Procuratore Sociale, all’incolpato
e a tutte le altre parti che abbiano depositato propri
scritti difensivi ai sensi del sesto comma lettera a dell’articolo
22.
Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della
decisione della Commissione di disciplina e della relativa
motivazione ciascuno dei soggetti indicati al comma primo
del presente articolo potrà impugnare il provvedimento
proponendo ricorso motivato innanzi alla Commissione d’Appello;
questa entro dieci giorni dal ricevimento del gravame
ne invierà a mezzo raccomandata a.r. copia alle altre
parti, che entro dieci giorni dal ricevimento della copia
stessa potranno presentare scritti difensivi alla Commissione
d’Appello.
Questa avrà facoltà di disporre l’audizione delle parti
e di richiedere nuovi documenti e deciderà entro i trenta
giorni successivi alla scadenza dell’ultimo termine previsto
dal precedente comma, ovvero, se disposta, dall’audizione
delle parti.
Le decisioni della Commissione d’Appello sono comunicate
a tutte le parti ed affisse ai sensi del secondo comma
dell’art. 30 dello Statuto.
ART. 23 Sanzioni disciplinari
Per gli atleti, soci individuali e dirigenti sociali,
a seconda della gravità si possono applicare le seguenti
sanzioni:
a) ammonizione;
b) ammonizione con diffida;
c) squalifica per gli atleti e sospensione per soci individuali
e dirigenti sino ad un massimo di un anno;
d) espulsione dall’Ente.
Per le società:
a) deplorazione;
b) deplorazione con diffida;
c) ammenda;
d) sospensione fino ad un anno;
e) espulsione.
Per i dirigenti dell’Ente, a seconda della gravità:
f) censura;
g) censura con diffida;
h) sospensione fino ad un massimo di un anno;
i) espulsione.
Nella irrogazione delle sanzioni, devono essere valutati,
oltre al livello di gravità dell’infrazione, a favore
i buoni precedenti sportivi e le eventuali circostanze
attenuanti, ed a carico la recidività ed eventuali circostanze
aggravanti, con il criterio dell’equivalenza o prevalenza.
Tutte le decisioni devono essere pubblicate sugli organi
ufficiali dell’Ente.
ART. 24 Commisione Giudicante
Nel caso in cui il regolamento della singola manifestazione
preveda la presenza della Commissione Giudicante, questa
può infliggere sanzioni di durata non superiore a quella
della manifestazione stessa; nei casi più gravi deve investirne
l’Ufficio del Procuratore Sociale, salvo provvedimenti
validi per la durata della manifestazione stessa, secondo
le procedure di cui allo statuto ed al presente R.O.
ART. 25 Provvedimenti cautelativi
Nel caso di provvedimenti cautelativi nei confronti di
un tesserato, quale la sospensione, presi da una organo
centrale o periferico per gravi ragioni d’urgenza, l’Ufficio
del Procuratore Sociale deve esserne immediatamente informato
e deve, nelle 48 ore successive la emanazione del provvedimento,
emettere convalida, pena la perdita di efficacia del provvedimento
stesso.
In ogni caso i provvedimenti cautelativi perdono efficacia
se entro 60 giorni non vengono confermati da una decisione
definitiva della Commissione Disciplina secondo le norme
procedurali già stabilite.
Alleanza
sportiva Italia-Comitato Provinciale di Pistoia //v.le della Libertà
132-Agliana (PT) //Tel. e Fax. 0574 673313