A partire dal 1° settembre 2002 i Tesserati ASI saranno
sottoposti a copertura assicurativa per la Responsabilità
Civile verso terzi, sempre tramite Assicurazioni Generali.
Le condizioni sono le seguenti: Massimale unico: 1.000.000
Euro
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE RISCHI DIVERSI
Oggetto dell’assicurazione a) Assicurazione
responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La società si obbliga a tenere in danno l’Assicurato
di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento
(capitale, interessi e spese) di danni involontariamente
cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e
per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto
accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i
quali si è stipulata l’assicurazione.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità
civile che possa derivare all’Assicurato da fatto
doloso di persona della quale debba rispondere.
b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori
di lavoro (R.C.O.)
La società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato
di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi
e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi degli
artt. 10, 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, verso
prestatori di lavoro da lui dipendenti per gli infortuni
(escluse le malattie professionali) da loro sofferti.
L’assicurazione è efficace alla condizione
che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in
regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione
R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperita
dall’INPS ai sensi dell’art.14 della Legge
12 giugno 1984, n.222.
Estensione territoriale
L’assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano
nel territorio di tutti i Paesi europei, esclusi l’URSS.
L’Assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.
Persone non considerate terzi
Non sono considerate terzi ai fini dell’assicurazione
R.C.T.:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato,
nonchè qualsiasi altro parente od affine con lui
convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica,
il legale rappresentante, il socio a responsabilità
limitata, l’amministratore o le persone che si trovino
con loro nei rapporti di cui alla lettera a;
c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con
l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di
lavoro o di servizio, isubappaltatori ed i loro dipendenti,
nonchè tutti coloro che, indipendentemente dalla
natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano
il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale
alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
Rischi esclusi dall’assicurazione
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da circolazione su strade ad uso pubblico o su aereo
ad esse equiparate di veicoli a motore, nonchè
da navigazione di natanti a motore da impiego;
b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti
che siano condotti od azionati da persona non abilitata
a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque,
non abbia compiuto il 16° anno di età;
c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si
eseguono i lavori;
d) alle cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico
o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette
operazioni;
e) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua
o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione
di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento
di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere
di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
f) derivanti da responsabilità personale degli
atleti;
h) subiti dagli addetti ai servizi di gara.
Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di
lavoro
Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità
civile verso i prestatori di lavoro, l’assicurato
deve rinunciare soltanto ai sinistri per i quali ha luogo
l’inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.
Gestione delle vertenze di danno - spese legali
La società assume fino a quando ne ha interesse
la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale
che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’assicurato,
designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi
di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato
stesso. Sono a carico della società le spese sostenute
per resistere all’azione promossa contro l’assicurato,
entro il limite di un importo pari a quanto dal massimale
stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la
domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiamento superi detto
massimale, le spese vengono ripartite fra società
e assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato
per i legali o tecnici che non siano da essa designati
e non risponde di multa o ammenda né delle spese
di giustizia penale.
Alleanza
sportiva Italia-Comitato Provinciale di Pistoia //v.le della Libertà
132-Agliana (PT) //Tel. e Fax. 0574 673313