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il modulo per la denuncia di sinistri (pdf).
Il documento compilato in ogni parte deve essere consegnato in triplice copia nella più vicina sede asi. Si consiglia di leggere il seguente documento:
N.B.La denuncia di un infortunio deve essere fatta entro
tre giorni sugli appositi moduli ed inviata all’ASI Nazionale
tramite raccomandata A.R., pena la nullità della stessa.
ART. 1
Alleanza Sportiva Italiana ha stipulato
una nuova polizza assicurativa con la compagnia ASSICURAZIONI
GENERALI a favore dei tesserati ASI e l’assicurazione
vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante
lo svolgimento delle attività sportive organizzate da
Alleanza Sportiva Italiana.
La copertura si intende estesa
al rischio in itinere limitatamente al viaggio o percorso
effettuato per raggiungere i luoghi di manifestazioni
sportive, con mezzi pubblici o presi a noleggio con conducente
dall’ ASI purchè organizzati dalla stessa. Sono esclusi
i percorsi individuali e a bordo di auto e/o motoveicoli
personali.
La copertura assicurativa è prestata durante
lo svolgimento delle attività previste e praticate dai
Soci ASI, inclusi allenamenti e prove, preventivamente
autorizzati o controllati dalla organizzazione sportiva
competente e/o effettuati negli impianti sportivi per
i quali sia stato autorizzato l’utilizzo, desumibili da
documentazioni ufficiali (calendario degli allenamenti
depositato o altra documentazione equipollente). Gli allenamenti
ufficiali controllati devono intendersi quelli effettuati
sotto controllo di un tecnico e/o allenatore tesserato,
o di un dirigente della Società anch’esso tesserato, che
eventualmente sarà chiamato a controfirmare la denuncia
assumendosi la responsabilità della veridicità dei dati.
Altresì la copertura assicurativa è prestata anche in
occasione di partecipazione a manifestazioni organizzate
da altri Enti, semprechè la partecipazione a tali manifestazioni
sia diretta, organizzata o comunque autorizzata dall’ASI.
Qualora il tesserato ASI si alleni privatamente o partecipi
a titolo personale a manifestazioni sportive organizzate
da altri Enti senza che l’ASI ne abbia promosso od organizzato
la partecipazione, non godrà della copertura assicurativa
prestata dalla presente polizza.
Sono considerati infortuni anche: - l’asfissia
per fuga di gas, vapori o esalazioni velenose; - gli avvelenamenti
od intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento
di sostanze in genere; - le infezioni od avvelenamenti
da morsi o punture in genere; - le influenze termiche
ed atmosferiche; - asfissia; - l’annegamento; - l’assideramento
o congelamento; - la folgorazione; - i colpi di sole,
di calore o di freddo; - le lesioni (esclusi infarti)
determinate da sforzi (ernie traumatiche).
In via semplificativa
si precisa che la garanzia vale anche per gli infortuni
derivanti all’Assicurato:
- per imprudenze, negligenze
anche gravi; - per colpa anche grave; - in stato di malore,
incoscienza e vertigini; - in occasioni di rapine, attentati,
sequestri, tumulti popolari, atti violenti od aggressioni
in genere; - a seguito di azioni di terrorismo.
Esclusioni Sono esclusi dall’assicurazione
gli infortuni occorsi: - in conseguenza di dolo o di azione
delittuosa dell’Assicurato; - in conseguenza di imprese
temerarie o di acrobazie di volo con veicoli non adatti;
- sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni
assunti volontariamente.
Nonchè gli infortuni derivanti
dalla pratica dei seguenti sport: - free-climbing; - salto
dal trampolino con sci e idrosci; - sci estremo; - sci
acrobatico; - bob; - aerei in genere; - paracadutismo;
- deltaplano e parapendio; - motoristici; - regate o traversate
in alto mare effettuate in solitario; - alpinismo con scalata
di rocce o con accesso a ghiacciai; - immersioni con autorespiratore.
ART. 2 Capitali assicurati
Morte e Invalidità Permanente L’assicurazione
è prestata per le seguenti somme individuali:
- per il caso di morte: Euro 51645,00
- per il caso di invalidità permanente: Euro
51645,00
Diaria da Ricovero Assicurazioni Generali
corrisponde un’indennità giornaliera di Euro 15.50 per
ciascun giorno di ricovero dell’Assicurato in Istituto
di Cura a seguito di infortunio indennizzabile a norma
delle Condizioni Generali e Particolari di Polizza.
L’indennità
è corrisposta a partire dal 2° giorno di ricovero e per
un massimo di 30 giorni per sinistro e per anno assicurativo.
Rimborso Spese Mediche Assicurazioni Generali
rimborsa agli assicurati le spese sostenute in conseguenza
diretta dell’infortunio indennizzabile a termini di polizza,
fino alla concorrenza di euro 2.585,00 per sinistro e
per anno assicurativo, e con euro 52,00 di franchigia
per ogni richiesta di risarcimento.
Per SPESE si intendono:
1 - durante il ricovero in istituto di cura con o
senza intervento chirurgico - onorari di medici e
chirurghi e dell’equipe operatoria; - uso della sala operatoria,
materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi
applicati durante l’intervento, con esclusione della sostituzione
di protesi posizionate anteriormente al sinistro; - rette
di degenza; - medicinali;
2 - in assenza di ricovero, purchè prescritti dal
medico curante - accertamenti diagnostici; - prestazioni
mediche specialistiche (con esclusione della sostituzione
di protesi di qualsiasi genere).
Rimangono espressamente
escluse le spese sostenute per i trattamenti FISIOTERAPICI
e RIEDUCATIVI.
Verrà effettuato il rimborso agli aventi
diritto, previa presentazione dei documenti giustificativi.
Il pagamento viene effettuato a cura ultimata.
Riferimento delle Tabelle di Legge per il Caso
di Invalidità Permanente La tabella delle percentuali
di invalidità permanente prevista dall’art. 4 delle Condizioni
Generali di Assicurazione è sostituita da quella di cui
all’allegato 1 del DPR 30.6.65 N°1124 (INAIL) e successive
modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione
della presente polizza.
Franchigia sull’Invalidità Permanente
A parziale deroga dell’art.4 delle Condizioni Generali
di Assicurazione è stabilito che non si farà luogo a indennizzo
per Invalidità permanente quando questa sia di grado inferiore
o pari al 4% della totale. Se l’Invalidità Permanente
supera il 4% della quota totale l’indennizzo verrà corrisposto
solo per la parte eccedente.
Valutazione Speciale dell’Invalidità Permanente
In caso di Invalidità Permanente conseguente ad infortunio
che riduca l’attitudine al lavoro, valutata paro o superiore
al 60%, in base alla tabella di cui all’allegato 1 del
DPR N°1124 del 30.6.65, e che renda obiettivamente impossibile
la prosecuzione del rapporto di lavoro, sarà liquidato
il 100% del capitale di Invalidità Permanente contemplato
in polizza.
Alleanza
sportiva Italia-Comitato Provinciale di Pistoia //v.le della Libertà
132-Agliana (PT) //Tel. e Fax. 0574 673313